IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, il quale stabilisce che e' vietata la pubblicita' dei dispositivi medici che «secondo disposizioni adottate con decreto del Ministro della sanita', possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l'assistenza di un medico o di altro professionista sanitario»; Visto l'art. 21, comma 2, dello stesso decreto legislativo, che assoggetta la pubblicita' dei dispositivi medici diversi da quelli disciplinati dal comma 1 «ad autorizzazione del Ministero della sanita»; Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha istituito il Ministero della salute, attribuendogli le funzioni gia' esercitate della sanita'; Ritenuto di dare attuazione al disposto del comma 1 dell'art. 21 sopra citato fornendo al contempo indicazioni dirette a chiarire alle aziende interessate gli orientamenti ministeriali in ordine all'applicazione della previsione contenuta nel comma 2 dello stesso articolo; Sentita la commissione di esperti per la pubblicita' sanitaria, nelle sedute del 24 ottobre e del 14 novembre 2005; Decreta: Art. 1. 1. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, le tipologie di dispositivi medici che non possono essere oggetto di pubblicita' presso il pubblico sono cosi' individuate: a) i dispositivi su misura di cui all'art. 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46; b) i dispositivi medici appartenenti a una categoria o tipologia di prodotti la cui vendita al pubblico sia subordinata alla prescrizione di un medico da norme di legge o di regolamento o da un provvedimento del Ministero della salute; c) i dispositivi medici appartenenti a una categoria o tipologia di prodotti per il cui impiego sia prevista come obbligatoria, da norme di legge o di regolamento o da un provvedimento del Ministero della salute, l'assistenza di un medico o di un altro professionista sanitario; d) i dispositivi medici che, secondo la destinazione d'uso prevista dal fabbricante, debbano essere prescritti o scelti da un medico o debbano essere utilizzati con l'assistenza di un medico o di un altro professionista sanitario. 2. Non rientrano nel divieto di cui al comma 1 i dispositivi che, pur essendo acquistati dal paziente su indicazione o certificazione del medico o di altro operatore sanitario, lasciano impregiudicata la possibilita' per il paziente di operare una scelta fra piu' opzioni. Il precedente periodo si applica a condizione che l'oggetto del messaggio pubblicitario attenga esclusivamente agli aspetti rimessi alla libera determinazione del paziente.