IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto l'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1997,
n. 46, e successive modificazioni, il quale stabilisce che e' vietata
la  pubblicita'  dei  dispositivi  medici  che  «secondo disposizioni
adottate  con  decreto  del  Ministro  della  sanita', possono essere
venduti   soltanto   su   prescrizione   medica  o  essere  impiegati
eventualmente con l'assistenza di un medico o di altro professionista
sanitario»;
  Visto  l'art.  21,  comma  2, dello stesso decreto legislativo, che
assoggetta  la  pubblicita'  dei dispositivi medici diversi da quelli
disciplinati  dal  comma  1  «ad  autorizzazione  del Ministero della
sanita»;
  Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha istituito il
Ministero  della  salute,  attribuendogli le funzioni gia' esercitate
della sanita';
  Ritenuto  di  dare  attuazione al disposto del comma 1 dell'art. 21
sopra citato fornendo al contempo indicazioni dirette a chiarire alle
aziende   interessate   gli   orientamenti   ministeriali  in  ordine
all'applicazione  della previsione contenuta nel comma 2 dello stesso
articolo;
  Sentita  la  commissione  di  esperti per la pubblicita' sanitaria,
nelle sedute del 24 ottobre e del 14 novembre 2005;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Fatto  salvo  quanto  disposto  dal  comma  2,  le tipologie di
dispositivi  medici  che  non  possono  essere oggetto di pubblicita'
presso il pubblico sono cosi' individuate:
    a) i  dispositivi  su  misura di cui all'art. 1, comma 2, lettera
d), del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46;
    b) i  dispositivi medici appartenenti a una categoria o tipologia
di   prodotti  la  cui  vendita  al  pubblico  sia  subordinata  alla
prescrizione  di un medico da norme di legge o di regolamento o da un
provvedimento del Ministero della salute;
    c) i  dispositivi medici appartenenti a una categoria o tipologia
di  prodotti  per  il  cui impiego sia prevista come obbligatoria, da
norme  di  legge o di regolamento o da un provvedimento del Ministero
della  salute, l'assistenza di un medico o di un altro professionista
sanitario;
    d) i  dispositivi  medici  che,  secondo  la  destinazione  d'uso
prevista  dal  fabbricante,  debbano essere prescritti o scelti da un
medico o debbano essere utilizzati con l'assistenza di un medico o di
un altro professionista sanitario.
  2.  Non  rientrano nel divieto di cui al comma 1 i dispositivi che,
pur  essendo  acquistati dal paziente su indicazione o certificazione
del medico o di altro operatore sanitario, lasciano impregiudicata la
possibilita'  per il paziente di operare una scelta fra piu' opzioni.
Il  precedente  periodo  si  applica  a  condizione che l'oggetto del
messaggio  pubblicitario  attenga esclusivamente agli aspetti rimessi
alla libera determinazione del paziente.