Art. 2.
  1.  L'autorizzazione  di  messaggi  pubblicitari  di un dispositivo
medico  puo'  essere  rifiutata  se,  a giudizio della commissione di
esperti  richiamata  dall'art.  21,  comma 2, del decreto legislativo
24 febbraio   1997,   n.  46,  il  dispositivo  medico  debba  essere
prescritto  o  scelto  da  un  medico  o  da  un altro professionista
sanitario  o  essere  utilizzato  con  l'assistenza  di una di queste
figure professionali.