Art. 2. 1. L'autorizzazione di messaggi pubblicitari di un dispositivo medico puo' essere rifiutata se, a giudizio della commissione di esperti richiamata dall'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, il dispositivo medico debba essere prescritto o scelto da un medico o da un altro professionista sanitario o essere utilizzato con l'assistenza di una di queste figure professionali.