Art. 3. 1. Non e' sottoposta ad autorizzazione sanitaria ai sensi del comma 2 dell'art. 21 del decreto legislativo n. 46 del 1997, la pubblicita' di accessori di dispositivi, come le montature per occhiali, la cui scelta da parte del consumatore tiene conto di apprezzamenti di ordine estetico o di altre considerazioni di rilevanza non sanitaria, a condizione che il messaggio pubblicitario non faccia riferimento a proprieta' sanitarie del prodotto. 2. Parimenti, non e' sottoposta ad autorizzazione sanitaria la pubblicita' istituzionale che richiama la denominazione o il campo di attivita' di un'azienda produttrice o distributrice di dispositivi medici, a condizione che non vanti specifiche proprieta' di tali dispositivi, richiamati singolarmente o nel loro complesso. 3. Non ricadono nell'ambito della disciplina della pubblicita' sanitaria forme di promozione di dispositivi realizzata attraverso la messa in vendita di confezioni multiple al prezzo della confezione unitaria o mediante modalita' similari, fermo restando, anche in tali casi, il divieto di diffondere senza autorizzazione messaggi che, oltre a far riferimento alle modalita' di promozione, si riferiscano a proprieta' e caratteristiche del dispositivo medico.