Art. 3.
  1. Non e' sottoposta ad autorizzazione sanitaria ai sensi del comma
2 dell'art. 21 del decreto legislativo n. 46 del 1997, la pubblicita'
di  accessori  di dispositivi, come le montature per occhiali, la cui
scelta  da  parte  del  consumatore  tiene  conto di apprezzamenti di
ordine estetico o di altre considerazioni di rilevanza non sanitaria,
a  condizione che il messaggio pubblicitario non faccia riferimento a
proprieta' sanitarie del prodotto.
  2.  Parimenti,  non  e'  sottoposta  ad autorizzazione sanitaria la
pubblicita' istituzionale che richiama la denominazione o il campo di
attivita'  di  un'azienda  produttrice o distributrice di dispositivi
medici,  a  condizione  che  non  vanti specifiche proprieta' di tali
dispositivi, richiamati singolarmente o nel loro complesso.
  3.  Non  ricadono  nell'ambito  della  disciplina della pubblicita'
sanitaria forme di promozione di dispositivi realizzata attraverso la
messa  in  vendita  di confezioni multiple al prezzo della confezione
unitaria o mediante modalita' similari, fermo restando, anche in tali
casi,  il  divieto  di  diffondere senza autorizzazione messaggi che,
oltre  a far riferimento alle modalita' di promozione, si riferiscano
a proprieta' e caratteristiche del dispositivo medico.