IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

    Visto  l'art.  73,  comma 1-bis  del  testo  unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope,
prevenzione,   cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati  di
tossicodipendenza,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla legge 21 febbraio 2006,
n.  49,  il quale prevede che, con decreto del Ministro della salute,
di  concerto  con  il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza
del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche
antidroga, siano indicati i limiti quantitativi massimi riferibili ad
un uso esclusivamente personale delle sostanze elencate nella tabella
I dello stesso Testo unico;
    Visto  il  documento reso dalla Commissione istituita con decreti
del Ministro della salute, datati 11 febbraio e 10 marzo 2006, avente
il  compito,  fra  l'altro,  di definire, per ciascuna delle sostanze
stupefacenti  o  psicotrope  descritte  nella  tabella  I allegata al
citato  decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, i limiti
quantitativi  massimi  di  principio  attivo riferibili ad un consumo
esclusivamente   personale,   nonche'  di  individuare  le  procedure
diagnostiche,  medico-legali e tossicologico-forensi per accertare il
tipo,  il  grado e l'intensita' dell'abuso di sostanze stupefacenti e
psicotrope;
    Rilevato  che  la  Commissione  ha fornito, per le sostanze della
citata   tabella   I,  per  le  quali  risultavano  disponibili  dati
sufficienti,  vari  parametri,  fra  i  quali  la dose media singola,
intesa  come  la quantita' di principio attivo per singola assunzione
idonea  a  produrre in un soggetto tollerante e dipendente un effetto
stupefacente  e  psicotropo,  la  frequenza  media  giornaliera delle
assunzioni, la quantita' di principio attivo assunta giornalmente, la
dose   media   settimanale,   il   potere   di   indurre  alterazioni
comportamentali e scadimento delle capacita' psicomotorie;
    Preso  atto  che  la stessa Commissione ha osservato che i valori
relativi  alla  dose  media  singola  efficace  sono  espressione  di
evidenza  scientifica,  mentre  permangono  margini di incertezza nei
valori relativi alla frequenza di assunzioni nell'arco della giornata
che,  a  giudizio  della  stessa  Commissione,  richiedono  ulteriori
approfondimenti.
    Ritenuto,    conseguentemente,    che   allo   stato,   ai   fini
dell'attuazione  del  disposto  dell'art.  73,  comma 1-bis del Testo
unico citato, appare opportuno utilizzare i valori relativi alla dose
media  singola  efficace,  incrementati  in base ad un moltiplicatore
variabile in relazione alle caratteristiche di ciascuna sostanza, con
particolare    riferimento   al   potere   di   indurre   alterazioni
comportamentali e scadimento delle capacita' psicomotorie;
    Sentita  la  Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
nazionale per le politiche antidroga.
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1.  I  limiti  massimi  di  cui  alla  lettera a)  del comma 1bis
dell'art.  73  del  Testo  unico delle leggi in materia di disciplina
degli   stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
riabilitazione  dei  relativi  stati  di tossicodipendenza, di cui al
decreto  del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come
modificato da ultimo dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, sono quelli
indicati   nell'ultima   colonna  dell'elenco  allegato  al  presente
decreto, costituente parte integrante dello stesso.
    2.  Il  presente  decreto  entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

      Roma, 11 aprile 2006


                                Il Ministro della salute (ad interim)
                                             Berlusconi


Il Ministro della giustizia
          Castelli