Art. 2. Effetti e modalita' di effettuazione del deposito telematico 1. Il deposito telematico esplica gli stessi effetti di cui al precedente art. 1, comma 2, se eseguito con le modalita' tecniche di cui all'allegato 1. 2. L'imposta di bollo e' assolta in modo virtuale secondo gli importi e le modalita' indicati al comma 1-quater, art. 1, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, cosi' come introdotto dal decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43, fermo restando quanto previsto al comma 352, art. 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 3. La gestione dei pagamenti di imposte e diritti di segreteria, connessi alla domanda trasmessa per via telematica, viene effettuata utilizzando il servizio di rete predisposto dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.