Art. 2.
    Effetti e modalita' di effettuazione del deposito telematico
  1.  Il  deposito  telematico  esplica  gli stessi effetti di cui al
precedente  art. 1, comma 2, se eseguito con le modalita' tecniche di
cui all'allegato 1.
  2.  L'imposta  di  bollo  e'  assolta  in modo virtuale secondo gli
importi  e  le  modalita'  indicati  al comma 1-quater, art. 1, della
tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972,  n.  642,  cosi'  come  introdotto dal decreto-legge 31 gennaio
2005,  n.  7,  convertito  nella  legge  31 marzo  2005, n. 43, fermo
restando   quanto   previsto   al  comma 352,  art.  1,  della  legge
23 dicembre 2005, n. 266.
  3.  La  gestione  dei pagamenti di imposte e diritti di segreteria,
connessi  alla domanda trasmessa per via telematica, viene effettuata
utilizzando   il   servizio  di  rete  predisposto  dalle  Camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.