Art. 4.
                   Compiti dell'ufficio ricevente
  1.  L'ufficio che riceve il deposito telematico attiva la procedura
di  verifica  del  corretto  invio  del deposito nonche' del relativo
ricevimento   e   comunica   al   depositante   l'avvenuta  ricezione
notificando, altresi', il numero di protocollo informatico.
  2.  L'ufficiale  rogante  redige  il  verbale,  nel  rispetto della
normativa  vigente,  assegnando  il  numero  e  la  data di deposito,
coincidente  con  quella  di ricezione, ed apponendo la propria firma
digitale;  comunica,  altresi', al depositante il numero e la data di
deposito nonche' invia copia del verbale, se questa e' richiesta.
  3.  L'ufficio  ricevente  invia  la  domanda  all'Ufficio  italiano
brevetti e marchi entro il termine previsto dall'art. 147 del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
    Roma, 10 aprile 2006
                                                 Il Ministro: Scajola