Art. 4. Compiti dell'ufficio ricevente 1. L'ufficio che riceve il deposito telematico attiva la procedura di verifica del corretto invio del deposito nonche' del relativo ricevimento e comunica al depositante l'avvenuta ricezione notificando, altresi', il numero di protocollo informatico. 2. L'ufficiale rogante redige il verbale, nel rispetto della normativa vigente, assegnando il numero e la data di deposito, coincidente con quella di ricezione, ed apponendo la propria firma digitale; comunica, altresi', al depositante il numero e la data di deposito nonche' invia copia del verbale, se questa e' richiesta. 3. L'ufficio ricevente invia la domanda all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine previsto dall'art. 147 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. Roma, 10 aprile 2006 Il Ministro: Scajola