IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
    Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma dell'art. 11 della legge
15 marzo  1997, n. 59, che all'art. 49 ha previsto, a decorrere dalla
nuova   legislatura,  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
    Vista   la   legge   3 agosto  2001,  n.  317,  che  ha  previsto
l'istituzione del Ministero della salute;
    Visto   il  decreto  legislativo  17 agosto  1999,  n.  368,  che
dall'art.  34  e  seguenti prevede che una scuola di specializzazione
medica  operi  nell'ambito  di  una  rete formativa dotata di risorse
assistenziali  e  socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle
attivita' professionalizzanti;
    Visto  l'art.  43 del citato decreto legislativo n. 368/1999, che
prevede  l'istituzione  dell'Osservatorio  nazionale della formazione
medica specialistica;
    Visto   il  decreto  ministeriale  23 ottobre  2000,  concernente
l'istituzione  dell'Osservatorio  nazionale  della  formazione medica
specialistica;
    Visti  i  decreti  ministeriali in data 6 maggio 2002 e 16 giugno
2003,    relativi    alla    sostituzione    di   alcuni   componenti
nell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica;
    Visti  in  particolare  il  comma  1  dell'art.  43  del  decreto
legislativo  n.  368/1999,  che  prevede,  tra  i  compiti preventivi
dell'Osservatorio,    la    determinazione    degli    standard   per
l'accreditamento  delle  strutture universitarie e ospedaliere per le
singole  specialita'  e  la  indicazione  dei  requisiti di idoneita'
generali  della  rete  formativa  e  delle  singole  strutture che la
compongono;
    Visto   il   decreto  ministeriale  1° agosto  2005  relativo  al
riassetto  delle  scuole  di specializzazione mediche, che al comma 3
dell'art.  3  prevede  che  la  rete  formativa,  dotata  di  risorse
assistenziali e socio-assistenziali pertinenti allo svolgimento delle
attivita' professionalizzanti, sia adeguata agli standard individuati
dall'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica;
    Visto  il  documento  relativo agli standard per l'accreditamento
delle   strutture   universitarie   e   ospedaliere  per  le  singole
specialita',     trasmesso     dal    prof.    Latteri,    presidente
dell'Osservatorio, allegato alla nota n. 62 del 9 febbraio 2005;
    Vista   la  nota  del  presidente  dell'Osservatorio  n.  69  del
20 gennaio  2006, con cui e' stato trasmesso il documento relativo ai
requisiti  di  idoneita'  generali della rete formativa e i requisiti
specifici in rapporto alle singole specialita';
    Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale;
    Acquisita l'intesa del Ministro della salute;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    Il  presente  decreto definisce gli standard generali, che devono
essere  posseduti  dalle  strutture  di  tutte  le  specialita' e gli
standard   specifici   relativi  alle  singole  specialita',  di  cui
all'allegato   n.   1,   facente   parte   integrante   del  presente
provvedimento,  conformemente  a  quanto  disposto  nell'art.  43 del
decreto    legislativo    n.    368/1999,    determinati   da   parte
dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica.