Art. 2.
  1.  Per  le  imprese iscritte e per le imprese individuali annotate
nella  sezione speciale del registro delle imprese il diritto annuale
e' dovuto nella misura fissa di Euro 80,00.
  2.  Per  le imprese con ragione di societa' semplice, non agricola,
il diritto annuale e' dovuto nella misura di Euro 144,00.
  3.  Per  le  societa'  iscritte  nella  sezione  speciale di cui al
comma 2  dell'art.  16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96
il diritto annuale e' dovuto nella misura di Euro 170.00.