Art. 2. 1. Per le imprese iscritte e per le imprese individuali annotate nella sezione speciale del registro delle imprese il diritto annuale e' dovuto nella misura fissa di Euro 80,00. 2. Per le imprese con ragione di societa' semplice, non agricola, il diritto annuale e' dovuto nella misura di Euro 144,00. 3. Per le societa' iscritte nella sezione speciale di cui al comma 2 dell'art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 il diritto annuale e' dovuto nella misura di Euro 170.00.