Art. 5. 1. Le imprese versano, per ciascuna delle proprie unita' locali, in favore delle camere di commercio nel cui territorio hanno sede queste ultime, un importo pari al 20 per cento di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di Euro 120,00. 2. Le unita' locali di imprese con sede principale all'estero di cui all'art. 9, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, devono versare per ciascuna di esse in favore della camera di commercio nel cui territorio competente ha sede l'unita' locale, un diritto annuale pari a Euro 110,00. 3. Le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna di esse in favore della camera di commercio nel cui territorio competente hanno sede, un diritto annuale pari a Euro 110,00. 4. Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale gli esercenti le attivita' economiche di cui all'art. 9, comma 2, punto a) del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.