Art. 6.
  1.  Il  diritto  annuale  e'  versato,  in  unica soluzione, con le
modalita'  previste  dal  capo  III  del decreto legislativo 9 luglio
1997,  n.  241,  entro il termine previsto per il pagamento del primo
acconto delle imposte sui redditi.
  2.  L'attribuzione  alle  singole  camere  di commercio delle somme
relative  al  diritto  annuale  versato  attraverso il modello F24 ha
luogo  mediante  versamento  sui  conti  correnti  di  pertinenza  di
ciascuna camera di commercio.