Art. 10.
  1.  Allo  scopo di consentire lo svolgimento delle attivita' ancora
in  corso  di completamento finalizzate al definitivo superamento del
contesto  critico in materia di risorse idriche in atto nella regione
Umbria,  le residue disponibilita' finanziarie giacenti alla data del
31 maggio  2006  sulla contabilita' speciale intestata al commissario
delegato,  presidente  della  regione Umbria, ai sensi dell'ordinanza
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri n. 3491 del 25 gennaio
2005,  nonche' quelle ancora da accreditare derivanti dalle ordinanze
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3230 del 18 luglio 2002,
art.  10,  comma 1, 2° capoverso, n. 3352 del 24 aprile 2004, art. 1,
comma 2,  e  n.  3261  dell'8 luglio  2004,  art.  7,  comma 2,  sono
trasferite al bilancio della predetta regione in un apposito capitolo
di spesa da istituire per le specifiche finalita' in questione.