Art. 10. 1. Allo scopo di consentire lo svolgimento delle attivita' ancora in corso di completamento finalizzate al definitivo superamento del contesto critico in materia di risorse idriche in atto nella regione Umbria, le residue disponibilita' finanziarie giacenti alla data del 31 maggio 2006 sulla contabilita' speciale intestata al commissario delegato, presidente della regione Umbria, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2005, nonche' quelle ancora da accreditare derivanti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3230 del 18 luglio 2002, art. 10, comma 1, 2° capoverso, n. 3352 del 24 aprile 2004, art. 1, comma 2, e n. 3261 dell'8 luglio 2004, art. 7, comma 2, sono trasferite al bilancio della predetta regione in un apposito capitolo di spesa da istituire per le specifiche finalita' in questione.