IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: il decreto legislativo n. 164/00); Vista la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che all'art. 22 stabilisce che nuove, importanti infrastrutture del sistema del gas, ossia infrastrutture di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione europea, terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e impianti di stoccaggio possono essere oggetto, su richiesta, di una deroga alle disposizioni degli artt. 18, 19 e 20, nonche' dell'art. 25, paragrafi 2, 3 e 4 a determinate condizioni, specificate nella stessa direttiva; Viste le note interpretative relative alla direttiva 2003/55/CE emanate dalla Commissione europea in data 6 giugno 2003; Visto l'art. 30 della legge 12 dicembre 2002, n. 273; Visto l'art. 1, comma 17, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: la legge n. 239/2004), che stabilisce che i soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione europea e la rete di trasporto italiana (di seguito: gli interconnettori), nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale, o in significativi potenziamenti delle capacita' delle infrastrutture esistenti sopra citate, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove fonti di approvvigionamento di gas naturale, possono richiedere, per la capacita' di nuova realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi; Visto che lo stesso art. 1, comma 17, stabilisce che: a) l'esenzione e' accordata, caso per caso, per un periodo di almeno venti anni e per una quota di almeno l'80 % della nuova capacita', dal Ministero delle attivita' produttive (di seguito: il Ministero), previo parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita), nonche', in caso di realizzazione di nuovi interconnettori, previa consultazione delle autorita' competenti dello Stato membro interessato; b) con decreto del Ministro delle attivita' produttive sono definiti i principi e le modalita' per il rilascio delle esenzioni di cui sopra, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia; c) con decreto del Ministro delle attivita' produttive sono definiti i principi e le modalita' per l'accesso alla rete nazionale dei gasdotti nei casi di cui alle premesse sopra indicate, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia; Visto l'art. 1, comma 18, della legge n. 239/2004, che stabilisce che i soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture internazionali di interconnessione con Stati non appartenenti all'Unione europea ai fini dell'importazione in Italia di gas naturale o nel potenziamento delle capacita' di trasporto degli stessi gasdotti esistenti, hanno diritto, nei corrispondenti punti d'ingresso della rete nazionale dei gasdotti, all'allocazione prioritaria nel conferimento della corrispondente nuova capacita' realizzata in Italia di una quota delle capacita' di trasporto pari ad almeno l'80 % delle nuove capacita' di importazione realizzate all'estero, per un periodo di almeno venti anni, in base alle modalita' di conferimento e alle tariffe di trasporto, stabilite dall'Autorita', e che tale diritto e' accordato dal Ministero, previo parere dell'Autorita', che deve essere reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, trascorso il quale si intende reso positivamente; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 11 aprile 2006, che stabilisce le procedure, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 239/2004 e nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitari e in materia, per il rilascio dell'esenzione, per la capacita' di nuova realizzazione, dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi alle infrastrutture, ai soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuovi interconnettori o nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, nonche' le procedure, ai sensi dell'art. 1, comma 18, della legge n. 239/2004, per accordare ai soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione internazionale con Stati non appartenenti all'Unione europea ai fini dell'importazione in Italia di gas naturale, il diritto, nei corrispondenti punti di ingresso alla rete nazionale dei gasdotti, all'allocazione prioritaria, nel conferimento della corrispondente nuova capacita' realizzata in Italia, di una quota delle capacita' di trasporto pari ad almeno l'80 % delle nuove capacita' di importazione realizzate all'estero, per un periodo di almeno venti anni; Visto l'art. 1, comma 20, della legge n. 239/2004, che stabilisce che la residua quota delle nuove capacita' di trasporto ai punti di ingresso della rete nazionale dei gasdotti di cui al comma 18 dello stesso art. 1, nonche' la residua quota delle capacita' delle nuove infrastrutture di interconnessione, dei nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale e dei nuovi terminali di rigassificazione di cui al sopra citato comma 17, e dei potenziamenti delle capacita' esistenti di cui allo stesso comma 17, sono allocate secondo procedure definite dall'Autorita' in base a criteri di efficienza, economicita' e sicurezza del sistema stabiliti con decreti del Ministro delle attivita' produttive; Vista la deliberazione n. 91/2002 dell'Autorita' recante «Disciplina del diritto di allocazione di cui all'art. 27, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273 nei casi di realizzazione di nuovi terminali di gas naturale liquefatto e di potenziamento di terminali esistenti» e le successive modifiche e integrazioni; Considerato che quanto stabilito agli artt. 24 e 25 del decreto legislativo n. 164/2000, in materia di rifiuto di accesso per mancanza di capacita', e' stato integrato dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi 17 e 18, della legge n. 239/2004; Ritenuto opportuno emanare un decreto ministeriale recante le modalita' di accesso alla rete nazionale dei gasdotti, conseguente all'esenzione di cui all'art. 1, comma 17, della legge n. 239/2004, e al riconoscimento del diritto all'allocazione prioritaria nel conferimento di capacita' di trasporto ai sensi dell'art. 1, comma 18, della stessa legge; Ritenuto opportuno definire con lo stesso decreto i criteri di efficienza, economicita' e sicurezza del sistema, ai sensi dell'art. 1, comma 20, della legge n. 239/2004, in base ai quali l'Autorita' definisce le procedure per l'assegnazione della residua quota delle capacita' relative alle infrastrutture di cui al comma 17 e le conseguenti modalita' per l'accesso alla rete nazionale di trasporto, nonche' le procedure per l'assegnazione della residua quota delle nuove capacita' di trasporto ai punti di ingresso della rete nazionale dei gasdotti nei casi di cui al comma 18, relativamente agli interconnettori, ai gasdotti di importazione di gas naturale da Paesi non appartenenti all'Unione europea e ai terminali di rigassificazione, o di loro potenziamenti; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce: a) le modalita' di accesso alla rete nazionale dei gasdotti conseguente all'esenzione di cui all'art. 1, comma 17, della legge n. 239/2004 relativamente alla realizzazione di nuovi interconnettori, di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, o di significativi potenziamenti delle capacita' delle infrastrutture esistenti sopra citate; b) le modalita' di accesso alla rete nazionale dei gasdotti conseguente al riconoscimento del diritto all'allocazione prioritaria nel conferimento di capacita' di trasporto ai sensi dell'art. 1, comma 18, della stessa legge, relativamente alla realizzazione di infrastrutture di interconnessione con Stati non appartenenti all'Unione europea o di significativi potenziamenti delle capacita' delle infrastrutture esistenti sopra citate; c) i criteri di efficienza, economicita' e sicurezza del sistema, ai sensi dell'art. 1, comma 20, della legge n. 239/2004, in base ai quali l'Autorita' definisce le procedure per l'assegnazione della residua quota delle capacita' relative alle infrastrutture di cui alla lettera a), e le conseguenti modalita' per l'accesso alla rete nazionale di trasporto, nonche' le procedure per l'assegnazione della residua quota delle nuove capacita' di trasporto ai punti di ingresso della rete nazionale dei gasdotti nei casi di cui alle lettere a) e b).