IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
  Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: il
decreto legislativo n. 164/00);
  Vista   la  direttiva  2003/55/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,   che   all'art.   22  stabilisce  che  nuove,  importanti
infrastrutture   del   sistema   del  gas,  ossia  infrastrutture  di
interconnessione  tra  le  reti  nazionali  di trasporto di gas degli
Stati  membri  dell'Unione  europea, terminali di rigassificazione di
gas  naturale  liquefatto  e  impianti  di  stoccaggio possono essere
oggetto,  su  richiesta,  di una deroga alle disposizioni degli artt.
18,  19  e 20, nonche' dell'art. 25, paragrafi 2, 3 e 4 a determinate
condizioni, specificate nella stessa direttiva;
  Viste  le  note  interpretative  relative alla direttiva 2003/55/CE
emanate dalla Commissione europea in data 6 giugno 2003;
  Visto l'art. 30 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
  Visto  l'art.  1,  comma 17, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (di
seguito:  la  legge  n.  239/2004), che stabilisce che i soggetti che
investono,  direttamente  o  indirettamente,  nella  realizzazione di
nuove  infrastrutture  di  interconnessione  tra le reti nazionali di
trasporto  di gas degli Stati membri dell'Unione europea e la rete di
trasporto   italiana   (di   seguito:   gli  interconnettori),  nella
realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione di gas
naturale  liquefatto  e  di  nuovi  stoccaggi  in  sotterraneo di gas
naturale,  o  in  significativi  potenziamenti  delle capacita' delle
infrastrutture esistenti sopra citate, tali da permettere lo sviluppo
della  concorrenza  e  di  nuove  fonti  di approvvigionamento di gas
naturale,   possono   richiedere,   per   la   capacita'   di   nuova
realizzazione,  un'esenzione  dalla disciplina che prevede il diritto
di accesso dei terzi;
  Visto che lo stesso art. 1, comma 17, stabilisce che:
    a) l'esenzione  e'  accordata,  caso  per caso, per un periodo di
almeno  venti  anni  e  per  una  quota  di almeno l'80 % della nuova
capacita',  dal  Ministero delle attivita' produttive (di seguito: il
Ministero), previo parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas  (di  seguito:  l'Autorita), nonche', in caso di realizzazione di
nuovi   interconnettori,   previa   consultazione   delle   autorita'
competenti dello Stato membro interessato;
    b) con  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive sono
definiti i principi e le modalita' per il rilascio delle esenzioni di
cui  sopra,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dalle  disposizioni
comunitarie in materia;
    c) con  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive sono
definiti  i principi e le modalita' per l'accesso alla rete nazionale
dei  gasdotti  nei  casi  di  cui  alle  premesse sopra indicate, nel
rispetto   di  quanto  previsto  dalle  disposizioni  comunitarie  in
materia;
  Visto  l'art.  1, comma 18, della legge n. 239/2004, che stabilisce
che  i  soggetti  che investono, direttamente o indirettamente, nella
realizzazione    di    nuove    infrastrutture    internazionali   di
interconnessione  con  Stati  non  appartenenti all'Unione europea ai
fini  dell'importazione in Italia di gas naturale o nel potenziamento
delle  capacita'  di trasporto degli stessi gasdotti esistenti, hanno
diritto, nei corrispondenti punti d'ingresso della rete nazionale dei
gasdotti,   all'allocazione   prioritaria   nel   conferimento  della
corrispondente  nuova  capacita'  realizzata  in  Italia di una quota
delle  capacita'  di  trasporto  pari  ad  almeno  l'80 % delle nuove
capacita'  di  importazione  realizzate all'estero, per un periodo di
almeno  venti  anni,  in  base  alle modalita' di conferimento e alle
tariffe di trasporto, stabilite dall'Autorita', e che tale diritto e'
accordato  dal  Ministero,  previo  parere  dell'Autorita',  che deve
essere  reso  entro  il  termine  di  trenta  giorni dalla richiesta,
trascorso il quale si intende reso positivamente;
  Visto  il decreto del Ministro delle attivita' produttive 11 aprile
2006,  che  stabilisce  le procedure, ai sensi dell'art. 1, comma 17,
della  legge  n.  239/2004  e  nel  rispetto di quanto previsto dalle
disposizioni comunitari e in materia, per il rilascio dell'esenzione,
per la capacita' di nuova realizzazione, dalla disciplina che prevede
il  diritto di accesso dei terzi alle infrastrutture, ai soggetti che
investono,  direttamente  o  indirettamente,  nella  realizzazione di
nuovi  interconnettori  o  nella  realizzazione  in  Italia  di nuovi
terminali  di rigassificazione di gas naturale liquefatto, nonche' le
procedure,  ai  sensi dell'art. 1, comma 18, della legge n. 239/2004,
per   accordare   ai   soggetti   che   investono,   direttamente   o
indirettamente,   nella  realizzazione  di  nuove  infrastrutture  di
interconnessione internazionale con Stati non appartenenti all'Unione
europea  ai  fini  dell'importazione  in  Italia  di gas naturale, il
diritto, nei corrispondenti punti di ingresso alla rete nazionale dei
gasdotti,   all'allocazione   prioritaria,   nel  conferimento  della
corrispondente  nuova  capacita'  realizzata  in Italia, di una quota
delle  capacita'  di  trasporto  pari  ad  almeno  l'80 % delle nuove
capacita'  di  importazione  realizzate all'estero, per un periodo di
almeno venti anni;
  Visto  l'art.  1, comma 20, della legge n. 239/2004, che stabilisce
che  la  residua quota delle nuove capacita' di trasporto ai punti di
ingresso  della  rete nazionale dei gasdotti di cui al comma 18 dello
stesso  art.  1, nonche' la residua quota delle capacita' delle nuove
infrastrutture   di   interconnessione,   dei   nuovi   stoccaggi  in
sotterraneo di gas naturale e dei nuovi terminali di rigassificazione
di  cui al sopra citato comma 17, e dei potenziamenti delle capacita'
esistenti   di  cui  allo  stesso  comma 17,  sono  allocate  secondo
procedure  definite  dall'Autorita'  in base a criteri di efficienza,
economicita'  e  sicurezza  del  sistema  stabiliti  con  decreti del
Ministro delle attivita' produttive;
  Vista   la   deliberazione   n.   91/2002   dell'Autorita'  recante
«Disciplina  del  diritto di allocazione di cui all'art. 27, comma 2,
della  legge  12 dicembre  2002,  n. 273 nei casi di realizzazione di
nuovi  terminali  di  gas  naturale  liquefatto e di potenziamento di
terminali esistenti» e le successive modifiche e integrazioni;
  Considerato  che  quanto  stabilito  agli artt. 24 e 25 del decreto
legislativo  n.  164/2000,  in  materia  di  rifiuto  di  accesso per
mancanza  di  capacita', e' stato integrato dalle disposizioni di cui
all'art. 1, commi 17 e 18, della legge n. 239/2004;
  Ritenuto  opportuno  emanare  un  decreto  ministeriale  recante le
modalita'  di  accesso  alla rete nazionale dei gasdotti, conseguente
all'esenzione di cui all'art. 1, comma 17, della legge n. 239/2004, e
al   riconoscimento   del  diritto  all'allocazione  prioritaria  nel
conferimento   di  capacita'  di  trasporto  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 18, della stessa legge;
  Ritenuto  opportuno  definire  con  lo  stesso decreto i criteri di
efficienza,  economicita' e sicurezza del sistema, ai sensi dell'art.
1,  comma 20,  della  legge n. 239/2004, in base ai quali l'Autorita'
definisce  le  procedure per l'assegnazione della residua quota delle
capacita'  relative  alle  infrastrutture  di  cui  al  comma 17 e le
conseguenti modalita' per l'accesso alla rete nazionale di trasporto,
nonche'  le  procedure  per  l'assegnazione della residua quota delle
nuove  capacita'  di  trasporto  ai  punti  di  ingresso  della  rete
nazionale  dei  gasdotti  nei  casi di cui al comma 18, relativamente
agli  interconnettori, ai gasdotti di importazione di gas naturale da
Paesi   non   appartenenti  all'Unione  europea  e  ai  terminali  di
rigassificazione, o di loro potenziamenti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1. Il presente decreto stabilisce:
    a) le  modalita'  di  accesso  alla  rete  nazionale dei gasdotti
conseguente all'esenzione di cui all'art. 1, comma 17, della legge n.
239/2004  relativamente  alla realizzazione di nuovi interconnettori,
di  nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, o
di  significativi  potenziamenti delle capacita' delle infrastrutture
esistenti sopra citate;
    b) le  modalita'  di  accesso  alla  rete  nazionale dei gasdotti
conseguente al riconoscimento del diritto all'allocazione prioritaria
nel  conferimento  di  capacita'  di  trasporto ai sensi dell'art. 1,
comma 18,  della  stessa  legge,  relativamente alla realizzazione di
infrastrutture   di   interconnessione  con  Stati  non  appartenenti
all'Unione  europea  o di significativi potenziamenti delle capacita'
delle infrastrutture esistenti sopra citate;
    c) i criteri di efficienza, economicita' e sicurezza del sistema,
ai  sensi  dell'art. 1, comma 20, della legge n. 239/2004, in base ai
quali  l'Autorita'  definisce  le  procedure per l'assegnazione della
residua  quota  delle  capacita'  relative alle infrastrutture di cui
alla  lettera a),  e le conseguenti modalita' per l'accesso alla rete
nazionale di trasporto, nonche' le procedure per l'assegnazione della
residua quota delle nuove capacita' di trasporto ai punti di ingresso
della  rete  nazionale  dei  gasdotti nei casi di cui alle lettere a)
e b).