Art. 2.
        Soggetti richiedenti l'accesso alla rete di trasporto
  1.  La  richiesta  di  accesso alla rete nazionale dei gasdotti nei
casi  di  cui  all'art.  1,  lettera a),  e'  presentata alla impresa
maggiore  di  trasporto,  inviandone contestualmente copia alle altre
imprese  di  trasporto  interessate,  da  parte  di  uno dei seguenti
soggetti:
    a) nel  caso  di  terminali di rigassificazione, dal soggetto che
realizza  il  terminale, per una capacita' corrispondente almeno alla
capacita'  massima  giornaliera  di  rigassificazione rapportata alla
percentuale  di  esenzione  ottenuta e per un periodo non inferiore a
quello  per  il  quale  e'  stata  ottenuta  l'esenzione. Nel caso il
soggetto  che  realizza  il  terminale  non  intenda  richiedere  una
capacita'    pari    alla    capacita'    massima    giornaliera   di
rigassificazione,  e'  tenuto  ad  avviare,  prima della richiesta di
accesso  alla rete nazionale dei gasdotti, una procedura pubblica per
individuare  i soggetti che si impegnino a sottoscrivere contratti di
rigassificazione  relativamente  alla quota residua secondo i criteri
di  cui all'art. 6. Conclusa tale procedura, il soggetto che realizza
il  terminale  richiede l'accesso relativamente almeno alla capacita'
giornaliera   massima   complessiva   risultante  dalla  somma  della
capacita'  oggetto  di  esenzione  e  di  quella  relativa alla quota
residua oggetto degli impegni sottoscritti;
    b) nel  caso  di  interconnettori,  da  uno  o  piu' dei soggetti
importatori    che    investono    direttamente   o   indirettamente,
sottoscrivendo  impegni  di  approvvigionamento  e trasporto di lunga
durata,  nella realizzazione del gasdotto (corrispondenti ai soggetti
tenuti  a  richiedere  al Ministero l'autorizzazione all'importazione
nel  caso l'interconnettore sia utilizzato per importare gas prodotto
in  Stati  non  appartenenti  all'Unione  europea)  per una capacita'
giornaliera e un periodo corrispondenti a quelli per i quali e' stata
ottenuta l'esenzione;
    2. La  richiesta  di accesso alla rete nazionale dei gasdotti nei
casi  di  cui all'art. 1, lettera b), e' presentata da uno o piu' dei
soggetti  importatori  che  investono  direttamente o indirettamente,
sottoscrivendo  impegni  di  approvvigionamento  e trasporto di lunga
durata,  nella realizzazione del gasdotto (corrispondenti ai soggetti
tenuti  a  richiedere al Ministero l'autorizzazione all'importazione)
per  una  capacita'  giornaliera e un periodo corrispondenti a quelli
per i quali e' stato ottenuto il diritto all'allocazione prioritaria.
  3.  Copia  della richiesta e' inviata al Ministero e all'Autorita',
completa  della  relativa  documentazione.  Nel caso la richiesta sia
formulata  da  un soggetto importatore la richiesta di capacita' deve
essere corredata dalla autorizzazione all'importazione rilasciata dal
Ministero   o   dalla   dichiarazione   attestante  lo  Stato  membro
dell'Unione   europea   dove   il   gas  e'  prodotto.  La  rimanente
documentazione  comprovante  il  possesso  dei requisiti previsti per
avere  accesso  alla  rete  nazionale  dei gasdotti, nei casi di' cui
all'art. 7, comma 2, puo' essere presentata entro il 50 % del periodo
indicato  dall'impresa maggiore di trasporto di cui allo stesso comma
2.