Art. 3. Procedure per la determinazione delle nuove capacita' 1. L'impresa maggiore di trasporto, sulla base di modalita' stabilite dall'Autorita', avvia, entro un termine non superiore a dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di cui all'art. 2, una procedura aperta a tutti i soggetti interessati, rendendo noti i dati relativi al punto di accesso, per il quale e' pervenuta la prima richiesta, consentendo la presentazione di ulteriori richieste di capacita' di nuova realizzazione, anche con riferimento a punti di entrata o di uscita della rete di trasporto diversi da quello per il quale e' stata presentata la prima richiesta, e dandone contestuale comunicazione al Ministero e all'Autorita'. 2. Le richieste di capacita' di trasporto di nuova realizzazione possono essere relative sia alla realizzazione di un nuovo punto di entrata o di uscita della rete di trasporto, sia ad un punto di entrata o di uscita esistente per valori di capacita' superiori a quelli disponibili e pubblicati dall'impresa di trasporto interessata. 3. Le richieste di capacita' presentate da altri soggetti titolari di una esenzione o di un diritto all'allocazione prioritaria devono essere relative a una capacita' giornaliera e a un periodo corrispondenti a quelli per i quali e' stata ottenuta l'esenzione o il diritto all'allocazione prioritaria, salvo i casi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a). 4. Qualora le richieste di cui ai commi precedenti interessino piu' di una impresa di trasporto, dette imprese dovranno stabilire un opportuno coordinamento, sia ai fini del conferimento delle capacita' di trasporto ai punti di entrata della rete nazionale da parte dell'impresa maggiore di trasporto, sia ai fini della realizzazione e successiva gestione delle opere di trasporto necessarie. 5. L'impresa maggiore di trasporto, sulla base delle richieste complessivamente pervenute, sentite le altre imprese di trasporto interessate, determina e comunica ai richiedenti, per ciascun punto di entrata o di uscita: a) le caratteristiche e la sua localizzazione; b) le capacita' di trasporto realizzabili; c) i relativi tempi di messa a disposizione della capacita' di trasporto; d) i corrispettivi stimati dei nuovi punti di entrata e uscita, calcolati sulla base dei criteri tariffari stabiliti dall'Autorita'. 6. Qualora la capacita' tecnicamente realizzabile risulti inferiore a quella necessaria per soddisfare le capacita' richieste, l'impresa maggiore di trasporto propone, per ciascun punto di entrata o uscita la nuova capacita' di trasporto, in via prioritaria ai richiedenti in base ai seguenti criteri, nell'ordine: a) richieste di capacita' relative a infrastrutture che hanno ottenuto una esenzione o un diritto alla allocazione prioritaria, in base alla relativa data di concessione dell'esenzione da parte del Ministero, qualora confermata dalla Commissione europea, o del riconoscimento del diritto all'allocazione prioritaria; b) tutti gli altri soggetti, con ripartizione pro-quota in caso di congestione. 7. A seguito della comunicazione i soggetti titolari di una esenzione o di un diritto all'allocazione prioritaria presentano una richiesta impegnativa di conferimento di capacita' in misura corrispondente all'esenzione, salvo i casi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), o al diritto all'allocazione prioritaria ottenuti, qualora essa sia proposta dall'impresa maggiore di trasporto. 8. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 7 presentano una richiesta impegnativa di conferimento di capacita' in misura non superiore a quella proposta dall'impresa maggiore di trasporto.