Art. 3.
        Procedure per la determinazione delle nuove capacita'
  1.  L'impresa  maggiore  di  trasporto,  sulla  base  di  modalita'
stabilite  dall'Autorita',  avvia,  entro  un termine non superiore a
dieci  giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di
cui  all'art. 2, una procedura aperta a tutti i soggetti interessati,
rendendo  noti  i  dati relativi al punto di accesso, per il quale e'
pervenuta   la  prima  richiesta,  consentendo  la  presentazione  di
ulteriori  richieste  di  capacita' di nuova realizzazione, anche con
riferimento  a  punti  di entrata o di uscita della rete di trasporto
diversi  da  quello  per  il  quale  e'  stata  presentata  la  prima
richiesta,   e  dandone  contestuale  comunicazione  al  Ministero  e
all'Autorita'.
  2.  Le  richieste  di capacita' di trasporto di nuova realizzazione
possono  essere  relative sia alla realizzazione di un nuovo punto di
entrata  o  di  uscita  della  rete  di trasporto, sia ad un punto di
entrata  o  di  uscita  esistente per valori di capacita' superiori a
quelli   disponibili   e   pubblicati   dall'impresa   di   trasporto
interessata.
  3.  Le richieste di capacita' presentate da altri soggetti titolari
di  una  esenzione o di un diritto all'allocazione prioritaria devono
essere   relative   a  una  capacita'  giornaliera  e  a  un  periodo
corrispondenti  a  quelli per i quali e' stata ottenuta l'esenzione o
il  diritto all'allocazione prioritaria, salvo i casi di cui all'art.
2, comma 1, lettera a).
  4. Qualora le richieste di cui ai commi precedenti interessino piu'
di  una  impresa  di  trasporto,  dette imprese dovranno stabilire un
opportuno coordinamento, sia ai fini del conferimento delle capacita'
di  trasporto  ai  punti  di  entrata  della  rete nazionale da parte
dell'impresa maggiore di trasporto, sia ai fini della realizzazione e
successiva gestione delle opere di trasporto necessarie.
  5.  L'impresa  maggiore  di  trasporto,  sulla base delle richieste
complessivamente  pervenute,  sentite  le  altre imprese di trasporto
interessate,  determina  e comunica ai richiedenti, per ciascun punto
di entrata o di uscita:
    a) le caratteristiche e la sua localizzazione;
    b) le capacita' di trasporto realizzabili;
    c) i  relativi  tempi  di messa a disposizione della capacita' di
trasporto;
    d) i  corrispettivi  stimati dei nuovi punti di entrata e uscita,
calcolati sulla base dei criteri tariffari stabiliti dall'Autorita'.
  6. Qualora la capacita' tecnicamente realizzabile risulti inferiore
a  quella necessaria per soddisfare le capacita' richieste, l'impresa
maggiore  di trasporto propone, per ciascun punto di entrata o uscita
la nuova capacita' di trasporto, in via prioritaria ai richiedenti in
base ai seguenti criteri, nell'ordine:
    a) richieste  di  capacita'  relative  a infrastrutture che hanno
ottenuto  una esenzione o un diritto alla allocazione prioritaria, in
base  alla  relativa  data di concessione dell'esenzione da parte del
Ministero,  qualora  confermata  dalla  Commissione  europea,  o  del
riconoscimento del diritto all'allocazione prioritaria;
    b)  tutti  gli altri soggetti, con ripartizione pro-quota in caso
di congestione.
    7. A  seguito  della  comunicazione  i  soggetti  titolari di una
esenzione  o di un diritto all'allocazione prioritaria presentano una
richiesta   impegnativa   di  conferimento  di  capacita'  in  misura
corrispondente  all'esenzione,  salvo  i  casi  di  cui  all'art.  2,
comma 1,   lettera a),   o  al  diritto  all'allocazione  prioritaria
ottenuti,   qualora   essa  sia  proposta  dall'impresa  maggiore  di
trasporto.
  8.  I  soggetti  diversi da quelli di cui al comma 7 presentano una
richiesta  impegnativa  di  conferimento  di  capacita' in misura non
superiore a quella proposta dall'impresa maggiore di trasporto.