Art. 4.
              Conferimento della capacita' di trasporto
  1.  Nel  caso in cui la capacita' di trasporto continua esistente o
in  corso  di  realizzazione  al  momento delle richieste per ciascun
punto  di  entrata  o  di  uscita risulti interamente disponibile per
soddisfare  l'intera richiesta impegnativa di capacita', la capacita'
e' conferita dall'impresa maggiore di trasporto come segue:
    a) ai  soggetti  ai  quali  e'  stata rilasciata una esenzione ai
sensi  dell'art. 1, comma 17, della legge n. 239/2004, o riconosciuto
il  diritto  all'allocazione  prioritaria  di  cui  al comma 18 dello
stesso  articolo,  per  un  periodo  corrispondente a quello relativo
all'esenzione o al diritto all'allocazione prioritaria ottenuti;
    b) ai  soggetti  richiedenti capacita' di trasporto relativamente
alla  quota  non  esente  o  non  oggetto  di  diritto di allocazione
prioritaria   la   capacita'   di   trasporto   e'  conferita,  anche
contestualmente  al  conferimenti  di  cui  alla  lettera a),  per un
periodo  non  superiore  alla  durata  dell'esenzione  o  del diritto
all'allocazione prioritaria relativi alla stessa infrastruttura;
    c) a  tutti  gli  altri  soggetti  la  capacita'  di trasporto e'
conferita  in  base  alle  disposizioni  che  regolano l'accesso alla
capacita' esistente.
  2.  Nel  caso  in  cui  in  cui  la capacita' di trasporto continua
esistente  o in corso di realizzazione al momento delle richieste per
ciascun  punto  di  entrata  o  di  uscita  non  risulti  interamente
disponibile   per   soddisfare  l'intera  richiesta  impegnativa  di'
capacita', l'impresa maggiore di trasporto conferisce la capacita' ai
soggetti  di  cui  alla  lettera c)  per  le  durate  previste  dalle
disposizioni  che  regolano l'accesso alla capacita' esistente, anche
contestualmente ai conferimenti di cui al comma 1, lettera a).
  3.  Nel  caso  di  terminali  di  rigassificazione  la capacita' di
trasporto al corrispondente punto di entrata della rete nazionale dei
gasdotti e' conferita per la capacita' complessiva richiesta ai sensi
dell'art.  3,  comma 7, e per un periodo corrispondenti all'esenzione
concessa,  al  soggetto  che  gestira'  il  terminale;  le  ulteriori
capacita'  di  trasporto  realizzate  ai  sensi dell'art. 5, comma 1,
lettera a) sono successivamente conferite al soggetto che gestira' il
terminale,  in  relazione agli ulteriori impegni contrattuali da esso
sottoscritti con gli utenti del servizio di rigassificazione, secondo
modalita' stabilite dall'Autorita'.
  4.  Nel  caso  di  interconnettori  la  capacita'  di  trasporto al
corrispondente  punto di entrata della rete nazionale dei gasdotti e'
conferita  ai  soggetti  importatori che usufruiscono dell'esenzione,
per  una  capacita'  e  per  un  periodo corrispondenti all'esenzione
concessa, e, nel caso di richiesta relativa ad un punto di uscita, in
base  alla  richiesta  stessa;  nei confronti degli altri soggetti la
capacita'  e' conferita secondo i criteri di attribuzione della quota
residua di cui all'art. 6, comma 5.
  5.   Nel   caso   di   nuove   infrastrutture   internazionali   di
interconnessione  con  Stati  non appartenenti all'Unione europea, la
capacita'  di trasporto al corrispondente punto di entrata della rete
nazionale dei gasdotti e' conferita ai soggetti importatori che hanno
ottenuto  il  diritto all'allocazione prioritaria per una capacita' e
un  periodo  corrispondenti  all'allocazione prioritaria ottenuta, e,
nel  caso  di  richiesta relativa ad un punto di uscita, in base alla
richiesta  stessa; nei confronti degli altri soggetti la capacita' e'
conferita  secondo  i  criteri di attribuzione della quota residua di
cui   all'art.   6,   comma 1,   salvo  diversi  accordi  governativi
sottoscritti  con  gli  Stati interessati ai sensi dell'art. 30 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273.