Art. 4. Conferimento della capacita' di trasporto 1. Nel caso in cui la capacita' di trasporto continua esistente o in corso di realizzazione al momento delle richieste per ciascun punto di entrata o di uscita risulti interamente disponibile per soddisfare l'intera richiesta impegnativa di capacita', la capacita' e' conferita dall'impresa maggiore di trasporto come segue: a) ai soggetti ai quali e' stata rilasciata una esenzione ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 239/2004, o riconosciuto il diritto all'allocazione prioritaria di cui al comma 18 dello stesso articolo, per un periodo corrispondente a quello relativo all'esenzione o al diritto all'allocazione prioritaria ottenuti; b) ai soggetti richiedenti capacita' di trasporto relativamente alla quota non esente o non oggetto di diritto di allocazione prioritaria la capacita' di trasporto e' conferita, anche contestualmente al conferimenti di cui alla lettera a), per un periodo non superiore alla durata dell'esenzione o del diritto all'allocazione prioritaria relativi alla stessa infrastruttura; c) a tutti gli altri soggetti la capacita' di trasporto e' conferita in base alle disposizioni che regolano l'accesso alla capacita' esistente. 2. Nel caso in cui in cui la capacita' di trasporto continua esistente o in corso di realizzazione al momento delle richieste per ciascun punto di entrata o di uscita non risulti interamente disponibile per soddisfare l'intera richiesta impegnativa di' capacita', l'impresa maggiore di trasporto conferisce la capacita' ai soggetti di cui alla lettera c) per le durate previste dalle disposizioni che regolano l'accesso alla capacita' esistente, anche contestualmente ai conferimenti di cui al comma 1, lettera a). 3. Nel caso di terminali di rigassificazione la capacita' di trasporto al corrispondente punto di entrata della rete nazionale dei gasdotti e' conferita per la capacita' complessiva richiesta ai sensi dell'art. 3, comma 7, e per un periodo corrispondenti all'esenzione concessa, al soggetto che gestira' il terminale; le ulteriori capacita' di trasporto realizzate ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a) sono successivamente conferite al soggetto che gestira' il terminale, in relazione agli ulteriori impegni contrattuali da esso sottoscritti con gli utenti del servizio di rigassificazione, secondo modalita' stabilite dall'Autorita'. 4. Nel caso di interconnettori la capacita' di trasporto al corrispondente punto di entrata della rete nazionale dei gasdotti e' conferita ai soggetti importatori che usufruiscono dell'esenzione, per una capacita' e per un periodo corrispondenti all'esenzione concessa, e, nel caso di richiesta relativa ad un punto di uscita, in base alla richiesta stessa; nei confronti degli altri soggetti la capacita' e' conferita secondo i criteri di attribuzione della quota residua di cui all'art. 6, comma 5. 5. Nel caso di nuove infrastrutture internazionali di interconnessione con Stati non appartenenti all'Unione europea, la capacita' di trasporto al corrispondente punto di entrata della rete nazionale dei gasdotti e' conferita ai soggetti importatori che hanno ottenuto il diritto all'allocazione prioritaria per una capacita' e un periodo corrispondenti all'allocazione prioritaria ottenuta, e, nel caso di richiesta relativa ad un punto di uscita, in base alla richiesta stessa; nei confronti degli altri soggetti la capacita' e' conferita secondo i criteri di attribuzione della quota residua di cui all'art. 6, comma 1, salvo diversi accordi governativi sottoscritti con gli Stati interessati ai sensi dell'art. 30 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.