Art. 5.
          Realizzazione della nuova capacita' di trasporto
  1.  Le  imprese  di  trasporto che gestiscono la rete nazionale dei
gasdotti  realizzano  una  nuova  capacita'  di  trasporto  in misura
sufficiente  a  soddisfare  la  capacita'  relativa  ai  contratti di
trasporto  complessivamente sottoscritti per ciascun punto di entrata
o  di  uscita  interessato  ai  sensi  dell'art.  4,  con le seguenti
capacita':
    a) nel  caso  di  terminali  di  rigassificazione,  una capacita'
comunque    non   inferiore   a   quella   massima   giornaliera   di
rigassificazione  come  risultante  dal  progetto  di cui all'art. 2,
comma 3,  lettera b),  del  decreto  ministeriale 11 aprile 2006, nel
caso  in  cui  il soggetto che realizza il terminale, anche a seguito
della  procedura pubblica di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), non
abbia  sottoscritto  un  contratto  di  trasporto  per tale capacita'
massima;
    b) nel  caso  di  interconnettori,  una  capacita'  di  trasporto
comunque    non    inferiore   alla   portata   massima   giornaliera
dell'infrastruttura,  come risultante dal progetto di cui all'art. 2,
comma 3, lettera b), del decreto ministeriale 11 aprile 2006;
    c) nel  caso di infrastrutture di interconnessione internazionale
con  Stati  non  appartenenti  all'Unione  europea,  una capacita' di
trasporto  comunque  non  inferiore  alla  capacita' complessivamente
conferita, aumentata del 5%.
  2.  L'Autorita'  stabilisce  le  modalita'  di  remunerazione della
eventuale capacita' addizionale realizzata di cui al comma i ove essa
non   sia   richiesta   e   conferita  nell'ambito  dei  processi  di
conferimento annuali e pluriennali.
  3.  L'Autorita'  stabilisce  le  modalita'  con cui il soggetto che
gestisce  il  terminale  di  rigassificazione  alloca agli utenti del
servizio   di  rigassificazione  la  capacita'  totale  di  trasporto
realizzata di cui al comma 1, lettera a).
  4.  Qualora  l'impresa  maggiore  di  trasporto,  sulla  base delle
richieste  di  capacita',  sentite  le  altre  imprese  di  trasporto
interessate,  determini  di realizzare un piano di potenziamento o di
modifica  della rete di trasporto di carattere piu' generale rispetto
alla soluzione tecnica minima per garantire le capacita' di trasporto
richieste,  al  fine  di conseguire un miglioramento delle condizioni
complessive  di  sicurezza,  efficienza  e  sviluppo  del  sistema di
trasporto nazionale o internazionale, ne da' preventiva comunicazione
al Ministero e all'Autorita'.
  5.  Il  Ministero,  ai  sensi  dell'art.  1-ter  del  decreto-legge
29 agosto  2003,  n.  239, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 2003, n. 290, come modificato dall'art. 1, comma 24, della
legge  n.  239/2004,  verifica  la  conformita'  del  piano di cui al
comma 4  agli  indirizzi  emanati  per  lo  sviluppo  delle  reti  di
trasporto  di  gas  naturale  e  ne  da'  comunicazione  alle imprese
interessate  e all'Autorita', ai fini dei provvedimenti in materia di
tariffe di trasporto.