Art. 6.
Criteri  per il conferimento delle capacita' non oggetto di esenzione
                    o di allocazione prioritaria
  1.  La  quota residua delle capacita' di rigassificazione dei nuovi
terminali  di  rigassificazione  di  cui  all'art. 1, comma 17, della
legge  n.  239/2004  e delle nuove capacita' di trasporto ai punti di
ingresso  della  rete nazionale dei gasdotti di cui al comma 18 dello
stesso  art.  1,  nonche'  dei  loro potenziamenti, e' conferita, con
riferimento  al  periodo  di  durata  dell'esenzione o del diritto di
allocazione  prioritaria,  ai  richiedenti,  inclusi  i  soggetti che
usufruiscono di detta esenzione o diritto di aliocazione prioritaria,
secondo  procedure  definite  dall'Autorita'  in  base  ai criteri di
efficienza,  economicita'  e  sicurezza del sistema del gas riportati
nei commi successivi.
  2. Una quota non inferiore al 75% della capacita' residua di cui al
comma  1 e' conferita prioritariamente ai soggetti che si impegnano a
stipulare  contratti di durata compresa tra 5 e 10 anni, in base alle
seguenti priorita', nell'ordine:
    a) clienti finali, o consorzi degli stessi, i quali importino per
autoconsumo,   ad   eccezione  dei  soggetti  produttori  di  energia
elettrica;
    b) soggetti  che si impegnano ad offrire una quota almeno del 20%
del  volume di gas da importare nell'ambito del mercato regolamentato
delle  capacita' e del gas, di cui all'art. 13 della deliberazione n.
137/2002 e secondo le modalita' di cui all'art. 1 della deliberazione
n.   22/04  dell'Autorita',  secondo  condizioni  trasparenti  e  non
discriminatorie,  definite dall'Autorita'. In caso di congestione, la
capacita'  e' conferita prioritariamente ai soggetti che si impegnano
ad  offrire  il  maggiore  volume  di  gas  presso  lo stesso mercato
regolamentato;
    c) soggetti  che  importano  da Stati diversi da quelli dai quali
erano  in  corso  importazioni  pluriennali  alla  data di entrata in
vigore della legge n. 239/2004;
    d) soggetti   titolari,   al  momento  della  richiesta,  di  una
capacita'  complessiva  conferita  ai  punti  di  entrata  della rete
nazionale   dei   gasdotti,  esclusi  i  punti  di  connessione  agli
stoccaggi,  inferiore  a  una  percentuale del totale delle capacita'
conferite  agli  stessi  punti stabilita dall'Autorita' e comunque in
misura non superiore al 25%.
  3.   In   caso   di   congestione   nelle  richieste  di  cui  alle
lettere a), c)   e d)   del   comma 2  si  procede  al  conferimento,
all'interno della fascia di priorita' nella quale si e' verificata la
congestione, in base alle seguenti priorita' nel caso di gasdotti:
    a) maggiori volumi previsti dal contratto di approvvigionamento;
    b) inizio dell'importazione piu' prossimo al conferimento
  e nel caso di terminali di rigassificazione:
    c) maggiori  volumi in discarica sulla base del volume totale del
contratto pluriennale;
    d) inizio  del  servizio  di  rigassificazione  piu'  prossimo al
conferimento;
    e) minore durata complessiva del servizio di rigassificazione;
    f) minor numero di discariche.
  4.  La  quota  della  capacita'  residua  non  assegnata in base ai
criteri di cui al comma 2 e' conferita ai soggetti che si impegnano a
stipulare  contratti  di  durata  non  superiore  a  5  anni, secondo
procedure  definite  dall'Autorita'  in  base  a priorita' analoghe a
quelle riportate ai commi 2 e 3.
  5.   La   quota   residua   delle   capacita'  di  trasporto  degli
interconnettori    non    soggetta   ad   esenzione   nonche'   delle
corrispondenti  nuove capacita' realizzate ai punti di ingresso della
rete  nazionale  dei gasdotti sono allocate ai richiedenti, inclusi i
soggetti  che  usufruiscono  dell'esenzione,  in  base  a  criteri di
efficienza,  economicita'  e  sicurezza  del sistema del gas, secondo
condizioni  e  procedure  definite  dall'Autorita', in accordo con la
corrispondente   autorita'   di   regolazione   dello   Stato  membro
interessato,  in  applicazione  di  accordi  stabiliti  con lo stesso
Stato.