Art. 6. Criteri per il conferimento delle capacita' non oggetto di esenzione o di allocazione prioritaria 1. La quota residua delle capacita' di rigassificazione dei nuovi terminali di rigassificazione di cui all'art. 1, comma 17, della legge n. 239/2004 e delle nuove capacita' di trasporto ai punti di ingresso della rete nazionale dei gasdotti di cui al comma 18 dello stesso art. 1, nonche' dei loro potenziamenti, e' conferita, con riferimento al periodo di durata dell'esenzione o del diritto di allocazione prioritaria, ai richiedenti, inclusi i soggetti che usufruiscono di detta esenzione o diritto di aliocazione prioritaria, secondo procedure definite dall'Autorita' in base ai criteri di efficienza, economicita' e sicurezza del sistema del gas riportati nei commi successivi. 2. Una quota non inferiore al 75% della capacita' residua di cui al comma 1 e' conferita prioritariamente ai soggetti che si impegnano a stipulare contratti di durata compresa tra 5 e 10 anni, in base alle seguenti priorita', nell'ordine: a) clienti finali, o consorzi degli stessi, i quali importino per autoconsumo, ad eccezione dei soggetti produttori di energia elettrica; b) soggetti che si impegnano ad offrire una quota almeno del 20% del volume di gas da importare nell'ambito del mercato regolamentato delle capacita' e del gas, di cui all'art. 13 della deliberazione n. 137/2002 e secondo le modalita' di cui all'art. 1 della deliberazione n. 22/04 dell'Autorita', secondo condizioni trasparenti e non discriminatorie, definite dall'Autorita'. In caso di congestione, la capacita' e' conferita prioritariamente ai soggetti che si impegnano ad offrire il maggiore volume di gas presso lo stesso mercato regolamentato; c) soggetti che importano da Stati diversi da quelli dai quali erano in corso importazioni pluriennali alla data di entrata in vigore della legge n. 239/2004; d) soggetti titolari, al momento della richiesta, di una capacita' complessiva conferita ai punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti, esclusi i punti di connessione agli stoccaggi, inferiore a una percentuale del totale delle capacita' conferite agli stessi punti stabilita dall'Autorita' e comunque in misura non superiore al 25%. 3. In caso di congestione nelle richieste di cui alle lettere a), c) e d) del comma 2 si procede al conferimento, all'interno della fascia di priorita' nella quale si e' verificata la congestione, in base alle seguenti priorita' nel caso di gasdotti: a) maggiori volumi previsti dal contratto di approvvigionamento; b) inizio dell'importazione piu' prossimo al conferimento e nel caso di terminali di rigassificazione: c) maggiori volumi in discarica sulla base del volume totale del contratto pluriennale; d) inizio del servizio di rigassificazione piu' prossimo al conferimento; e) minore durata complessiva del servizio di rigassificazione; f) minor numero di discariche. 4. La quota della capacita' residua non assegnata in base ai criteri di cui al comma 2 e' conferita ai soggetti che si impegnano a stipulare contratti di durata non superiore a 5 anni, secondo procedure definite dall'Autorita' in base a priorita' analoghe a quelle riportate ai commi 2 e 3. 5. La quota residua delle capacita' di trasporto degli interconnettori non soggetta ad esenzione nonche' delle corrispondenti nuove capacita' realizzate ai punti di ingresso della rete nazionale dei gasdotti sono allocate ai richiedenti, inclusi i soggetti che usufruiscono dell'esenzione, in base a criteri di efficienza, economicita' e sicurezza del sistema del gas, secondo condizioni e procedure definite dall'Autorita', in accordo con la corrispondente autorita' di regolazione dello Stato membro interessato, in applicazione di accordi stabiliti con lo stesso Stato.