Art. 7. Garanzie finanziarie Le imprese di trasporto interessate, sulla base dei seguenti criteri e di quelli stabiliti dall'Autorita', determinano l'entita' per: a) la cauzione relativa alla richiesta di avvio del procedimento di cui all'art. 2, e alle ulteriori richieste di capacita' presentate nel corso del procedimento, commisurata alla capacita' giornaliera richiesta, e comunque non superiore a 100.000 euro, da restituire ai soggetti che sottoscrivono la richiesta impegnativa di conferimento; b) le garanzie finanziarie relative alla richiesta impegnativa di conferimento della capacita' e alla sottoscrizione del contratto di trasporto, e le relative penali in caso di mancata sottoscrizione dello stesso, nei casi di cui all'art. 4, comma 1, in misura non superiore al 200% di quelle stabilite per i contratti di trasporto pluriennali relativi a capacita' di trasporto esistente, in funzione della durata del contratto di trasporto; c) le garanzie finanziarie relative alla richiesta impegnativa di conferimento della nuova capacita' da realizzare, nei casi di cui all'art. 4, comma 2, costituite da una garanzia bancaria a prima richiesta, per un ammontare non superiore al 20% del massimo corrispettivo annuo di capacita' richiesto, calcolato come stabilito all'art. 3, comma 5, lettera d), a copertura delle obbligazioni derivanti dai conferimento, da restituire al richiedente alla firma del contratto di trasporto, nonche' la penale in caso di mancata sottoscrizione del contratto di trasporto, non superiore al 20% del massimo corrispettivo annuo di capacita' richiesto, ridotta proporzionalmente in caso di sottoscrizione di impegni di capacita' inferiori a quelli richiesti; d) le garanzie finanziarie relative alla sottoscrizione del contratto di trasporto, nei casi di cui all'art. 4, comma 2, costituite da: i) garanzia bancaria a prima richiesta, per un ammontare non superiore al massimo corrispettivo annuo di capacita' richiesto, calcolato come stabilito all'art. 3, comma 5, lettera d), da ridurre in misura non superiore al 200% di quella prevista per i contratti di trasporto relativi alla capacita' esistente, a decorrere da un tempo non superiore a due anni dall'inizio del servizio di trasporto; ii) garanzia bancaria a prima richiesta, in misura corrispondente a quella prevista per i contratti di trasporto relativi alle capacita' esistenti, a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio; 2. Nel caso in cui il periodo intercorrente tra la sottoscrizione del contratto e la data di messa a disposizione della capacita' di trasporto richiesta, indicato dall'impresa maggiore di trasporto, di cui all'art. 3, comma 5, lettera c), sia superiore a due anni, entro il 50% ditale periodo il richiedente puo' chiedere alle imprese di trasporto interessate la modifica o la risoluzione del contratto di trasporto. 3. Le imprese di trasporto interessate, sulla base di criteri stabiliti dall'Autorita', determinano l'entita' della penale da applicare nei casi di risoluzione del contratto di trasporto entro i tempi stabiliti al comma 2, in misura crescente in modo proporzionale al tempo trascorso tra la sottoscrizione del contratto e la data di risoluzione, con un massimo non superiore a 500.000 euro per milione di Smc/g di capacita' richiesta, nel caso di risoluzione alla data del 50% del tempo indicato al comma 2. 4. L'Autorita' determina le penali, a carico delle imprese di trasporto interessate, derivanti dagli eventuali ritardi nella messa a disposizione della capacita' di trasporto di nuova realizzazione, non dipendenti da cause di forza maggiore, elencate nel Codice di rete delle stesse imprese. 5. Nei casi di risoluzione del contratto di trasporto in data successiva al termine di cui al comma 2, le imprese di trasporto interessate, sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorita', determinano l'entita' dell'importo da corrispondere da parte dell'utente, in analogia a quella stabilita per i contratti di trasporto pluriennali relativi a capacita' di trasporto esistente, in funzione della durata del contratto di trasporto.