Art. 7.
                        Garanzie finanziarie
  Le  imprese  di  trasporto  interessate,  sulla  base  dei seguenti
criteri  e  di quelli stabiliti dall'Autorita', determinano l'entita'
per:
    a) la  cauzione relativa alla richiesta di avvio del procedimento
di cui all'art. 2, e alle ulteriori richieste di capacita' presentate
nel  corso  del  procedimento, commisurata alla capacita' giornaliera
richiesta,  e comunque non superiore a 100.000 euro, da restituire ai
soggetti che sottoscrivono la richiesta impegnativa di conferimento;
    b) le garanzie finanziarie relative alla richiesta impegnativa di
conferimento  della  capacita' e alla sottoscrizione del contratto di
trasporto,  e  le  relative  penali in caso di mancata sottoscrizione
dello  stesso,  nei  casi  di  cui all'art. 4, comma 1, in misura non
superiore  al  200%  di quelle stabilite per i contratti di trasporto
pluriennali  relativi a capacita' di trasporto esistente, in funzione
della durata del contratto di trasporto;
    c) le garanzie finanziarie relative alla richiesta impegnativa di
conferimento  della  nuova  capacita'  da realizzare, nei casi di cui
all'art.  4,  comma 2,  costituite  da  una garanzia bancaria a prima
richiesta,  per  un  ammontare  non  superiore  al  20%  del  massimo
corrispettivo  annuo di capacita' richiesto, calcolato come stabilito
all'art.  3,  comma 5,  lettera d),  a  copertura  delle obbligazioni
derivanti  dai  conferimento, da restituire al richiedente alla firma
del  contratto  di  trasporto,  nonche'  la penale in caso di mancata
sottoscrizione  del  contratto di trasporto, non superiore al 20% del
massimo   corrispettivo   annuo   di   capacita'  richiesto,  ridotta
proporzionalmente  in  caso di sottoscrizione di impegni di capacita'
inferiori a quelli richiesti;
    d) le  garanzie  finanziarie  relative  alla  sottoscrizione  del
contratto  di  trasporto,  nei  casi  di  cui  all'art.  4,  comma 2,
costituite da:
      i) garanzia  bancaria  a  prima richiesta, per un ammontare non
superiore  al  massimo  corrispettivo  annuo  di capacita' richiesto,
calcolato  come stabilito all'art. 3, comma 5, lettera d), da ridurre
in misura non superiore al 200% di quella prevista per i contratti di
trasporto  relativi alla capacita' esistente, a decorrere da un tempo
non superiore a due anni dall'inizio del servizio di trasporto;
      ii)   garanzia   bancaria   a   prima   richiesta,   in  misura
corrispondente  a  quella  prevista  per  i  contratti  di  trasporto
relativi  alle  capacita'  esistenti,  a copertura delle obbligazioni
derivanti dall'erogazione del servizio;
    2. Nel caso in cui il periodo intercorrente tra la sottoscrizione
del  contratto  e  la data di messa a disposizione della capacita' di
trasporto  richiesta, indicato dall'impresa maggiore di trasporto, di
cui  all'art. 3, comma 5, lettera c), sia superiore a due anni, entro
il  50%  ditale  periodo il richiedente puo' chiedere alle imprese di
trasporto  interessate  la modifica o la risoluzione del contratto di
trasporto.
  3.  Le  imprese  di  trasporto  interessate,  sulla base di criteri
stabiliti  dall'Autorita',  determinano  l'entita'  della  penale  da
applicare  nei casi di risoluzione del contratto di trasporto entro i
tempi stabiliti al comma 2, in misura crescente in modo proporzionale
al  tempo  trascorso tra la sottoscrizione del contratto e la data di
risoluzione,  con un massimo non superiore a 500.000 euro per milione
di  Smc/g  di  capacita' richiesta, nel caso di risoluzione alla data
del 50% del tempo indicato al comma 2.
  4.  L'Autorita'  determina  le  penali,  a  carico delle imprese di
trasporto  interessate, derivanti dagli eventuali ritardi nella messa
a  disposizione  della capacita' di trasporto di nuova realizzazione,
non  dipendenti  da  cause  di forza maggiore, elencate nel Codice di
rete delle stesse imprese.
  5.  Nei  casi  di  risoluzione  del  contratto di trasporto in data
successiva  al  termine  di  cui  al comma 2, le imprese di trasporto
interessate,   sulla   base  dei  criteri  stabiliti  dall'Autorita',
determinano   l'entita'   dell'importo   da  corrispondere  da  parte
dell'utente,  in  analogia  a  quella  stabilita  per  i contratti di
trasporto pluriennali relativi a capacita' di trasporto esistente, in
funzione della durata del contratto di trasporto.