Art. 8.
 Disposizioni transitorie per nuove infrastrutture gia' autorizzate
  1.  Per  le  infrastrutture per le quali il Ministero alla data del
presente  decreto  ha  rilasciato  l'esenzione  di  cui  all'art.  1,
comma 17,  della  legge  n.  239/2004, e per le quali sono gia' stati
sottoscritti  contratti  di  allacciamento  alla  rete  di trasporto,
l'impresa   maggiore  di  trasporto,  sentite  le  altre  imprese  di
trasporto  interessate, avvia il procedimento di cui agli artt. 2 e 3
limitatamente  ai  punti di entrata per i quali e' stato sottoscritto
il   contratto   di   allacciamento,   e  con  tempi  ridotti,  anche
contestualmente all'avvio della procedura di cui all'art. 2, comma 1,
lettera a).
  2.  Nel corso della realizzazione delle capacita' richieste durante
il  procedimento  di cui al comma 1, e' data priorita' alle richieste
relative alle infrastrutture di cui allo stesso comma 1.
  3. Sono fatti salvi i contratti in corso con imprese di trasporto e
rigassificazione  relativi alla realizzazione di nuove infrastrutture
di trasporto o rigassificazione di gas naturale.
  Il  presente  decreto,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e  nel  sito  internet  del Ministero, entra in
vigore a decorrere dalla data di prima pubblicazione.
    Roma, 28 aprile 2006
                                                 Il Ministro: Scajola