Art. 2.
    1.  Si  considerano  soddisfatti  tutti  i  requisiti  essenziali
definiti  nell'allegato  II  della  Direttiva 94/62/CE del Parlamento
europeo  e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio,
qualora  gli  imballaggi  siano  conformi  alle norme tecniche di cui
all'art. 1 del presente decreto.
    2.  I  requisiti  essenziali  si considerano altresi' soddisfatti
qualora  siano  rispettate  le  indicazioni  delle linee guida per la
conformita'  ai  requisiti  essenziali  di  cui all'allegato II della
Direttiva  94/62/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio sugli
imballaggi  e  i  rifiuti di imballaggio, di cui all'art. 4, comma 2,
del presente decreto. Fino alla adozione delle predette linee guida i
requisiti  essenziali si considerano altresi' soddisfatti in presenza
della   dichiarazione   di   conformita'   degli  imballaggi  di  cui
all'allegato al presente decreto.