Art. 2. 1. Si considerano soddisfatti tutti i requisiti essenziali definiti nell'allegato II della Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, qualora gli imballaggi siano conformi alle norme tecniche di cui all'art. 1 del presente decreto. 2. I requisiti essenziali si considerano altresi' soddisfatti qualora siano rispettate le indicazioni delle linee guida per la conformita' ai requisiti essenziali di cui all'allegato II della Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, di cui all'art. 4, comma 2, del presente decreto. Fino alla adozione delle predette linee guida i requisiti essenziali si considerano altresi' soddisfatti in presenza della dichiarazione di conformita' degli imballaggi di cui all'allegato al presente decreto.