Art. 3. 1. La conformita' di cui agli articoli 1 e 2 deve essere attestata mediante dichiarazione all'Autorita' di cui all'art. 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cui e' demandato il compito di vigilanza e controllo dei predetti requisiti essenziali. 2. A tal fine l'Autorita' puo': a) verificare la dichiarazione di conformita' ricevuta; b) richiedere della documentazione tecnica a supporto della dichiarazione di conformita'; c) rilevare la non conformita' al requisiti essenziali assegnando al dichiarante un termine entro cui soddisfare gli elementi integrativi indicati; d) segnalare ai soggetti competenti, ai sensi dell'art. 262 del sopraccitato decreto legislativo, eventuali inadempienze ai fini di cui all'art. 261, comma 4, del medesimo decreto.