Art. 3.
    1.  La  conformita'  di  cui  agli  articoli 1  e  2  deve essere
attestata  mediante  dichiarazione  all'Autorita' di cui all'art. 207
del  decreto  legislativo  3 aprile 2006, n. 152, cui e' demandato il
compito di vigilanza e controllo dei predetti requisiti essenziali.
    2. A tal fine l'Autorita' puo':
      a) verificare la dichiarazione di conformita' ricevuta;
      b) richiedere  della  documentazione  tecnica  a supporto della
dichiarazione di conformita';
      c)   rilevare   la  non  conformita'  al  requisiti  essenziali
assegnando  al  dichiarante  un  termine  entro  cui  soddisfare  gli
elementi integrativi indicati;
      d) segnalare ai soggetti competenti, ai sensi dell'art. 262 del
sopraccitato  decreto  legislativo, eventuali inadempienze ai fini di
cui all'art. 261, comma 4, del medesimo decreto.