Art. 4. 1. Le linee guida per l'applicazione delle norme tecniche di cui all'art. 1 sono elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e approvate dalla Commissione tecnica costituita presso l'UNI per l'applicazione delle norme tecniche pubblicate dal Comitato europeo di normazione, e confermate dall'Autorita' di cui all'art. 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Le linee guida per la dimostrazione di conformita' ai requisiti essenziali di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto sono elaborate sono elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e approvate dalla Commissione tecnica costituita presso l'UNI per l'applicazione delle norme tecniche pubblicate dal Comitato europeo di normazione, e confermate dall'Autorita' di cui all'art. 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.