Art. 11. Monitoraggio delle attivita' di riutilizzo 1. Il titolare della rete di distribuzione effettua il monitoraggio ai fini della verifica dei parametri chimici e microbiologici delle acque reflue recuperate che vengono distribuite e degli effetti ambientali, agronomici e pedologici del riutilizzo. L'autorita' sanitaria, nell'esercizio delle attivita' di prevenzione di propria competenza e in relazione a quanto stabilito dall'art. 4 comma 2, valuta gli eventuali effetti igienico-sanitari connessi all'impiego delle acque reflue recuperate. 2. I risultati del monitoraggio sono trasmessi alla regione con cadenza annuale.