Art. 11.
             Monitoraggio delle attivita' di riutilizzo
  1. Il titolare della rete di distribuzione effettua il monitoraggio
ai  fini  della verifica dei parametri chimici e microbiologici delle
acque  reflue  recuperate  che  vengono  distribuite  e degli effetti
ambientali,  agronomici  e  pedologici  del  riutilizzo.  L'autorita'
sanitaria,  nell'esercizio  delle attivita' di prevenzione di propria
competenza  e  in  relazione  a quanto stabilito dall'art. 4 comma 2,
valuta  gli  eventuali effetti igienico-sanitari connessi all'impiego
delle acque reflue recuperate.
  2.  I  risultati  del  monitoraggio sono trasmessi alla regione con
cadenza annuale.