Art. 14.
              Ulteriori norme per il riutilizzo irriguo
  1.  Le  autorizzazioni di cui all'art. 6 possono prevedere, in caso
di  riutilizzo  irriguo,  per il solo parametro Escherichia coli, una
deroga ai limiti previsti dalla tabella allegata al presente decreto,
fino  a  100  UFC/100  ml,  da riferirsi all'80% dei campioni, con un
valore  massimo  di  1000  UFC/100  ml.  Il presente comma si applica
esclusivamente  a  condizione  che  nelle aree di origine delle acque
reflue  e  in  quelle  ove  avviene  il  riutilizzo  irriguo  non sia
riscontrato   un   incremento,  nel  tempo,  dei  casi  di  patologie
riconducibili a contaminazione fecale.
  2.  I  titolari  delle  reti  di distribuzione devono, in tal caso,
rispettare le seguenti condizioni:
    a) il  metodo irriguo non deve comportare il contatto diretto dei
prodotti edibili crudi con le acque reflue recuperate;
    b) il riutilizzo irriguo non deve riguardare aree verdi aperte al
pubblico.
  3.  L'autorita'  competente  e'  tenuta  a dare comunicazione delle
autorizzazioni   che   prevedano   la   deroga   di  cui  al  comma 1
all'autorita' sanitaria.