Art. 2.
                             Definizioni
   1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) recupero:   riqualificazione   di  un'acqua  reflua,  mediante
adeguato  trattamento  depurativo,  al  fine  di renderla adatta alla
distribuzione per specifici riutilizzi;
    b) impianto  di  recupero:  le strutture destinate al trattamento
depurativo  di cui alla lettera a), incluse le eventuali strutture di
equalizzazione e di stoccaggio delle acque reflue recuperate presenti
all'interno   dell'impianto,  prima  dell'immissione  nella  rete  di
distribuzione delle acque reflue recuperate;
    c)  rete  di distribuzione: le strutture destinate all'erogazione
delle  acque reflue recuperate, incluse le eventuali strutture per la
loro equalizzazione, l'ulteriore trattamento e lo stoccaggio, diverse
da quelle di cui alla lettera b);
    d) riutilizzo:  impiego di acqua reflua recuperata di determinata
qualita'  per  specifica destinazione d'uso, per mezzo di una rete di
distribuzione,   in   parziale   o   totale   sostituzione  di  acqua
superficiale o sotterranea.