Art. 5.
             Pianificazione delle attivita' di recupero
              delle acque reflue ai fini del riutilizzo
  1.  Le  regioni  entro  novanta  giorni  dall'entrata in vigore del
presente  decreto,  definiscono  un  primo  elenco  degli impianti di
depurazione di acque reflue urbane il cui scarico deve conformarsi ai
limiti di cui all'art. 4. Le regioni definiscono, in particolare, gli
impianti  di depurazione, la tipologia delle reti di distribuzione da
impiegare per il riutilizzo e le infrastrutture di connessione con le
reti di distribuzione.
  2.  Ai  fini  dell'elaborazione  dell'elenco  di cui al comma 1, le
regioni identificano, in relazione alle previsioni di riutilizzo, per
ciascun  impianto  di  depurazione,  il soggetto titolare, la portata
attuale e a regime dello scarico e le caratteristiche dello scarico.