Art. 9.
                        Reti di distribuzione
  1.  Le  reti  di  distribuzione  delle acque reflue recuperate sono
separate   e   realizzate  in  maniera  tale  da  evitare  rischi  di
contaminazione  alla  rete  di  adduzione e distribuzione delle acque
destinate  al  consumo  umano.  I  punti  di  consegna  devono essere
adeguatamente  marcati  e  chiaramente  distinguibili da quelli delle
acque destinate al consumo umano.
  2.  Le  reti  di distribuzione delle acque reflue recuperate devono
essere  adeguatamente contrassegnate e, laddove realizzate con canali
a  cielo  aperto,  anche se miscelate con acque di altra provenienza,
devono   essere  adeguatamente  indicate  con  segnaletica  verticale
colorata e ben visibile.
  3.  Le  tubazioni utilizzate per l'alimentazione degli scarichi dei
servizi  igienici devono essere adeguatamente contrassegnate mediante
apposita colorazione o altre modalita' di segnalazione.