IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELLA DIFESA
  Visto  l'art.  16,  comma 1,  della  legge  23 agosto 2004, n. 226,
recante   disposizioni  sulla  sospensione  anticipata  del  servizio
obbligatorio  di  leva,  che  stabilisce  che per il reclutamento del
personale   delle   carriere  iniziali  delle  Forze  di  polizia  ad
ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa,
i  posti  messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una
programmazione  quinquennale  scorrevole  predisposta  annualmente da
ciascuna  delle  amministrazioni  interessate  e  trasmessa  entro il
30 settembre al Ministro della difesa, sono riservati ai volontari in
ferma  prefissata  di  un  anno ovvero in rafferma annuale, di cui al
capo  II  della medesima legge, in servizio o in congedo, in possesso
dei  requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle
predette carriere;
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335   e   successive  modificazioni,  concernente  l'ordinamento  del
personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
  Visto  il  decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n.  197, recante
l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di  riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia
di Stato, cosi' come modificato dalla legge 28 febbraio 2001, n. 53;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e successive modifiche, recante norme sull'accesso agli impieghi
nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le modalita' di svolgimento dei
concorsi,  dei  concorsi  unici e delle altre forme di assunzioni nei
pubblici impieghi;
  Visto  il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129,
concernente  il  regolamento  recante  le  modalita'  di accesso alla
qualifica  iniziale  dei  ruoli  degli  agenti  ed  assistenti, degli
ispettori,  degli  operatori  e  collaboratori  tecnici, dei revisori
tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato;
  Visto   il   decreto  ministeriale  del  30 giugno  2003,  n.  198,
concernente  il  regolamento  dei  requisiti  di idoneita' psichica e
attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi
per  l'accesso  ai  ruoli  del personale della Polizia di Stato e gli
appartenenti ai predetti ruoli;
  Vista  la  legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa;
  Ritenuto  di  dover  disciplinare  il  reclutamento nella qualifica
iniziale del ruolo degli assistenti ed agenti della Polizia di Stato;
  Considerato  che ai sensi dell'art. 16, comma 3, della citata legge
n.  226  del  2004  le  procedure  di  selezione  sono determinate da
ciascuna  delle  amministrazioni interessate con decreto adottato dal
Ministro competente di concerto con il Ministro della difesa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle procedure
di  selezione  per  il  reclutamento  del  personale  nella qualifica
iniziale  del ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato
da  riservare,  ai  sensi dell'art. 16 della legge 23 agosto 2004, n.
226,  ai  volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma
annuale,  di  cui  al  capo II della medesima legge, in servizio o in
congedo.
  2.  Il numero dei posti messi annualmente a concorso e' determinato
sulla   base   della   programmazione   quinquennale  scorrevole  dei
reclutamenti  di  cui al predetto art. 16, comma 1, formulata secondo
il modello di cui all'allegato 1 del presente decreto.