Art. 10.
                          Posti non coperti
  1.  Qualora  il  numero delle domande di partecipazione al concorso
sia  superiore  al  quintuplo  dei  posti  messi  a concorso, i posti
eventualmente  non  coperti  vengono  portati ad incremento di quelli
previsti per l'anno successivo e destinati alla medesima categoria di
personale.
  2.  Nel  caso  in cui il numero delle domande di partecipazione sia
inferiore  al  quintuplo  dei  posti  messi  a  concorso, per i posti
eventualmente  non  coperti  possono essere banditi concorsi ai quali
partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.