Art. 2.
                          Bando di concorso
  1.  Il concorso e' indetto, su base nazionale, con decreto del Capo
della  polizia  -  Direttore  generale  della  pubblica sicurezza, da
pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, nel
quale sono indicati:
    a) il  numero  dei  posti messi a concorso determinati sulla base
della  programmazione  prevista  dall'art.  16,  comma 1, della legge
23 agosto 2004, n. 226;
    b) i requisiti per la partecipazione;
    c) il numero dei posti riservati ai sensi della vigente normativa
in favore di determinate categorie di concorrenti individuati a norma
dell'art. 1;
    d) le categorie di titoli ammessi a valutazione;
    e) i documenti prescritti;
    f) il  termine  e  le modalita' di presentazione delle domande di
ammissione e dei documenti di cui alla precedente lettera e);
    g) le materie oggetto della prova d'esame;
    h) il  diario  della  prova  d'esame  e  la  votazione  minima da
conseguire, ovvero la data della Gazzetta Ufficiale nella quale sara'
pubblicato il diario della suddetta prova;
    i) il   riferimento  alla  legge  10 aprile  1991,  n.  125,  che
garantisce  pari  opportunita'  tra  uomini  e donne per l'accesso al
lavoro;
    l) le  prove  di  efficienza  fisica,  secondo  le  modalita' e i
programmi,  da  prevedere  rispettivamente  per  gli  uomini e per le
donne;
    m) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.