Art. 3.
                       Possesso dei requisiti
  1. I requisiti per la partecipazione al concorso sono i seguenti:
    a) cittadinanza italiana;
    b) godimento dei diritti politici;
    c) titolo di studio del diploma di istruzione secondaria di primo
grado;
    d) non  aver  superato  il  trentesimo  anno di eta' alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
al concorso;
    e) qualita'  morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    f) idoneita'  fisica,  psichica  ed attitudinale all'espletamento
dei  compiti  connessi  con  l'attivita'  propria  del  ruolo e della
qualifica da rivestire.
  2.  I  requisiti  devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai
concorsi  e  mantenuti  fino  alla data di immissione nel ruolo degli
agenti ed assistenti della Polizia di Stato nella Polizia di Stato.
  3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle
Forze  armate,  dai  corpi  militarmente organizzati o destituiti dai
pubblici    uffici,    dispensati    dall'impiego   per   persistente
insufficiente  rendimento,  ovvero decaduti da un impiego statale, ai
sensi  dell'art.  127,  primo  comma,  lettera d),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' coloro che
hanno riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo
o sono stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione.
  4.  L'amministrazione  provvede d'ufficio ad accertare il requisito
della  condotta  e  delle  qualita'  morali  e  quello dell'idoneita'
fisica,  psichica  e  attitudinale  al  servizio, nonche' le cause di
risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
  5.  Per difetto di uno o piu' requisiti prescritti, e' disposta, in
qualunque momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato dal
Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.