Art. 6. Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice del concorso, nominata con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, e' presieduta da un funzionario, appartenente al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, in servizio, preferibilmente ove possibile, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza ed e' composta da: a) due funzionari con qualifica non inferiore a commissario capo; b) due docenti di scuola secondaria superiore; c) un esperto nelle lingue straniere indicate nel bando di concorso; d) un appartenente al ruolo dei direttori tecnici fisici del settore telematica. 2. Per l'incarico di presidente della commissione esaminatrice puo' essere nominato anche un funzionario, appartenente al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, collocato in quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso. 3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del ruolo dei commissari o del ruolo direttivo speciale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 4. Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione di concorso, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne.