Art. 6.
                      Commissione esaminatrice
  1. La  commissione  esaminatrice del concorso, nominata con decreto
del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza,
e'  presieduta da un funzionario, appartenente al ruolo dei dirigenti
della  Polizia  di  Stato  che  espletano  funzioni  di  Polizia, con
qualifica   non   inferiore   a  dirigente  superiore,  in  servizio,
preferibilmente  ove possibile, presso il Dipartimento della pubblica
sicurezza ed e' composta da:
    a) due funzionari con qualifica non inferiore a commissario capo;
    b) due docenti di scuola secondaria superiore;
    c) un  esperto  nelle  lingue  straniere  indicate  nel  bando di
concorso;
    d) un  appartenente  al  ruolo  dei  direttori tecnici fisici del
settore telematica.
  2. Per l'incarico di presidente della commissione esaminatrice puo'
essere  nominato  anche  un  funzionario,  appartenente  al ruolo dei
dirigenti  della  Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia,
con  qualifica  non  inferiore  a  dirigente  superiore, collocato in
quiescenza  da  non  oltre  un quinquennio dalla data del decreto che
indice il bando di concorso.
  3.  Svolge  le  funzioni di segretario un funzionario del ruolo dei
commissari  o  del  ruolo  direttivo  speciale  in servizio presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza.
  4.  Almeno  un terzo del numero dei componenti della commissione di
concorso, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne.