Art. 8.
                      Graduatoria del concorso
  1.  Con  decreto  del Capo della polizia - Direttore generale della
pubblica  sicurezza, riconosciuta la regolarita' del procedimento, e'
approvata  la  graduatoria  del  concorso  sulla base della votazione
riportata nella prova d'esame e del punteggio attribuito ai titoli.
  2.  Il  decreto  di  approvazione  della graduatoria di merito e di
dichiarazione  dei  vincitori del concorso pubblico e' pubblicato nel
bollettino  ufficiale  del  personale  del Ministero dell'interno con
avviso  della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
  3.  A  parita'  di  condizioni  e di posizione nella graduatoria di
merito la precedenza e' accordata al candidato in possesso dei titoli
preferenziali  indicati  nell'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
  4.  In  caso  di  ulteriore  parita' e' preferito il candidato piu'
giovane  d'eta'  ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio
1997, n. 127.
  5.   La   graduatoria  deve  essere  trasmessa  tempestivamente  al
Ministero  della  difesa, per consentire l'ammissione dei concorrenti
di  cui  all'art.  9  alla  ferma prefissata quadriennale nelle Forze
armate.