Art. 9.
            Immissione dei volontari in ferma prefissata
                       nella Polizia di Stato
  1.  Dei concorrenti giudicati idonei ed utilmente collocatisi nella
graduatoria  di  cui  all'art.  8,  fatte  salve le riserve dei posti
previste  dal  bando, il 55% e' nominato allievo agente della Polizia
di Stato fermo restando il completamento della ferma prefissata di un
anno,  mentre  il  rimanente  45% viene nominato allievo agente della
Polizia  di  Stato dopo avere prestato servizio nelle Forze armate in
qualita' di volontario in ferma prefissata quadriennale.
  2.  I  candidati  ammessi  alla  ferma prefissata quadriennale sono
sottoposti,  nell'ultimo  semestre  della  ferma quadriennale, ad una
verifica  del  mantenimento  dei  prescritti  requisiti psico-fisici,
nonche'  di  quelli morali e di condotta di cui all'art. 35, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.