Art. 9. Immissione dei volontari in ferma prefissata nella Polizia di Stato 1. Dei concorrenti giudicati idonei ed utilmente collocatisi nella graduatoria di cui all'art. 8, fatte salve le riserve dei posti previste dal bando, il 55% e' nominato allievo agente della Polizia di Stato fermo restando il completamento della ferma prefissata di un anno, mentre il rimanente 45% viene nominato allievo agente della Polizia di Stato dopo avere prestato servizio nelle Forze armate in qualita' di volontario in ferma prefissata quadriennale. 2. I candidati ammessi alla ferma prefissata quadriennale sono sottoposti, nell'ultimo semestre della ferma quadriennale, ad una verifica del mantenimento dei prescritti requisiti psico-fisici, nonche' di quelli morali e di condotta di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.