Art. 2.
  1.  Il  Ministero  della  salute adotta, entro il 31 agosto 2006, i
provvedimenti  amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni
del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di
prodotti   fitosanitari   contenenti   le  sostanze  attive  indicate
nell'art. 1 verificando in particolare che:
    i  prodotti  fitosanitari  in  questione rispettino le condizioni
riportate nell'allegato al presente decreto ad eccezione di quelle di
cui alla parte B del citato allegato;
    i  titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti
le  sostanze  attive  indicate  nell'art.  1,  posseggano  o  possano
accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato
Il del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
  2.  Ai  fini  di  cui  al  comma 1, i titolari di autorizzazioni di
prodotti  fitosanitari  contenenti  le  sostanze attive clorotalonil,
clorotoluron,  cipermetrina, daminozide e tiofanato metile presentano
al Ministero della salute, entro il 28 febbraio 2006, in alternativa:
    a) un  fascicolo  rispondente ai requisiti di cui all'allegato II
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
    b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al
proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II
del citato decreto.
  In  entrambi  i  casi il produttore e lo stabilimento di produzione
della sostanza attiva tecnica utilizzata dovra' essere esplicitamente
indicato, al fine di procedere, nei tempi stabiliti, agli adempimenti
previsti   dal   citato   documento  SANCO  per  la  registrazione  e
ri-registrazione  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti le sostanze
attive di cui trattasi.
  3.  Le  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  dei prodotti
fitosanitari    contenenti    le    sostanze   attive   clorotalonil,
clorotoluron,  cipermetrina,  daminozide  e  tiofanato  metile per le
quali  le  imprese  interessate  non  avranno  ottemperato,  entro il
28 febbraio  2006,  agli  adempimenti di cui al comma 2, lettere a) e
b), si intendono revocate a decorrere dal 1° marzo 2006.