Art. 3.
  1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente clorotalonil,
clorotoluron, cipermetrina, daminozide e tiofanato metile, come unica
sostanza  attiva  o associata ad altre sostanze attive iscritte entro
il 28 febbraio 2006 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma
oggetto   di   riesame   alla  luce  dei  principi  uniformi  di  cui
all'allegato  VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla
base  di  un  fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III
del suddetto decreto.
  2.   A   tal  fine,  i  titolari  di  autorizzazioni  dei  prodotti
fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute,
per  ogni  prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti
di  cui  all'allegato  III  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194,  entro il 28 febbraio 2008. Tali autorizzazioni saranno adeguate
o  revocate entro il 28 febbraio 2010 a conclusione della valutazione
effettuata  secondo  i  principi  uniformi  e dando applicazione alle
disposizioni  specifiche  della  parte  B  dell'allegato  al presente
decreto.
  3.   I   prodotti   fitosanitari   contenenti  le  sostanze  attive
clorotalonil,  clorotoluron,  cipermetrina,  daminozide  e  tiofanato
metile,  in  associazione  con  altre  sostanze  attive  che  saranno
inserite   nell'allegato   I   della   direttiva  successivamente  al
28 febbraio  2006,  saranno  valutati  secondo  le modalita' indicate
nelle emanande direttive di inclusione.
  4.  Le  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  dei prodotti
fitosanitari   per   i  quali  le  imprese  interessate  non  avranno
presentato  il fascicolo di cui al comma 2 entro il 28 febbraio 2008,
si intendono revocate a decorrere dal 1° marzo 2008.