Art. 5.
  1.  La  commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti
in  commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive
clorotalonil,  clorotoluron,  cipermetrina,  daminozide  e  tiofanato
metile revocati in seguito alle verifiche di cui all'art. 2, comma 1,
e' consentita fino al 31 agosto 2007.
  2.  La  commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti
in  commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive
clorotalonil,  clorotoluron,  cipermetrina,  daminozide  e  tiofanato
metile  revocati  ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto
e' consentita fino al 28 febbraio 2007.
  3.  La  commercializzazione  e  l'utilizzazione  delle  scorte  dei
prodotti  fitosanitari  revocati,  ai sensi dell'art. 3, comma 2, del
presente decreto, e' consentita fino al 28 febbraio 2011.
  4.  La  commercializzazione  e  l'utilizzazione  delle  scorte  dei
prodotti  fitosanitari  revocati,  ai sensi dell'art. 3, comma 4, del
presente decreto, e' consentita fino al 28 febbraio 2009.
  5.  I  titolari  delle  autorizzazioni  dei  prodotti  fitosanitari
contenenti    le    sostanze   attive   clorotalonil,   clorotoluron,
cipermetrina,  daminozide  e tiofanato metile sono tenuti ad adottare
ogni  iniziativa  volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori
dei  prodotti  medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi
fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.
  Il  presente  decreto,  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana,  entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
    Roma, 7 marzo 2006
                                                 Il Ministro: Storace
Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2006
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 318