IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;
  Visto   il   regolamento   (CEE)   n.   3600/92  della  Commissione
dell'11 dicembre  1992,  relativo  alle disposizioni per l'attuazione
della  prima  fase  del  programma  di  cui all'art. 8, par. 2, della
direttiva  91/414/CEE,  modificato  da ultimo dal regolamento (CE) n.
2266/2000,  con il quale e' stabilito l'elenco delle sostanze attive,
in  cui  figurano  anche  MCPA e MCPB, da valutare ai fini della loro
eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva;
  Visto il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione del 27 aprile
1994  che  ha  designato  l'Italia quale Stato membro relatore per le
sostanze attive MCPA e MCPB;
  Vista  la  direttiva  della Commissione 2005/57/CE del 21 settembre
2005,  concernente  l'iscrizione  delle  sostanze  attive MCPA e MCPB
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
  Considerato  che  dall'esame  delle sostanze attive MCPA e MCPB non
sono emersi problemi tali da richiedere la consultazione del Comitato
Scientifico  per  le Piante o dell'Autorita' Europea per la Sicurezza
Alimentare (AESA);
  Ritenuto   di   dover  procedere  al  recepimento  della  direttiva
2005/57/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive
MCPA  e  MCPB  nell'allegato  I  del decreto legislativo del 17 marzo
1995, n. i94, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
  Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2005/57/CE si
deve tenere conto delle prescrizioni riportate per le sostanze attive
MCPA  e  MCPB  nei relativi rapporti di riesame, messi a disposizione
degli interessati;
  Considerato  inoltre  che  la  valutazione  e l'autorizzazione o la
ri-registrazione  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti le sostanze
attive  MCPA  e  MCPB  devono  essere  effettuate  in conformita' dei
principi  uniformi  previsti dall'allegato VI del decreto legislativo
del 17 marzo 1995, n. 194;
  Visto  il documento SANCO(1)/10796/2003-revisione 8.0 del settembre
2004,  che  definisce le linee guida per l'armonizzazione comunitaria
del  processo  di  ri-registrazione  a seguito dell'inclusione di una
sostanza attiva in allegato I della direttiva 91/414/CEE;
  Ritenuto  pertanto  di  dover  fissare  in  12  mesi il periodo per
l'utilizzazione  delle  scorte  presenti  in  commercio  dei prodotti
fitosanitari  non  rispondenti  ai  requisiti  del  presente decreto,
secondo le indicazioni del documento SANCO sopra citato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le sostanze attive MCPA e MCPB, sono iscritte, fino al 30 aprile
2016,  nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato
al presente decreto.