IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;
  Visto   i  regolamenti  (CE)  n.  451/2000  della  Commissione  del
28 febbraio  2000  e n. 703/2001 della Commissione del 6 aprile 2001,
che  recano  le  disposizioni  di  attuazione  della seconda fase del
programma  di  lavoro  di  cui  all'art.  8,  par. 2, della direttiva
91/414/CEE,  con i quali e' stabilito l'elenco delle sostanze attive,
in  cui  figura  anche  il  tribenuron  da valutare ai fini della sua
eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva;
  Visto  che  i  citati regolamenti (CE) n. 451/2000 e 703/2001 hanno
designato  la  Svezia  quale  Stato  membro  relatore per la sostanza
attiva tribenuron;
  Vista  la  direttiva  della Commissione 2005/54/CE del 19 settembre
2005,  concernente  l'iscrizione  della  sostanza  attiva  tribenuron
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
  Considerato  che  dall'esame  della  sostanza attiva tribenuron non
sono emersi problemi tali da richiedere la consultazione del Comitato
Scientifico  per  le Piante o dell'Autorita' Europea per la Sicurezza
Alimentare (AESA);
  Ritenuto   di   dover  procedere  al  recepimento  della  direttiva
2005/54/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva
tribenuron nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995,
n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
  Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2005/54/CE si
deve tenere conto delle prescrizioni riportate per la sostanza attiva
tribenuron  nel  relativo  rapporto  di riesame, messo a disposizione
degli interessati;
  Considerato  inoltre  che  la  valutazione  e l'autorizzazione o la
ri-registrazione  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti la sostanza
attiva   tribenuron  devono  essere  effettuate  in  conformita'  dei
principi  uniformi  previsti dall'allegato VI del decreto legislativo
del 17 marzo 1995, n. 194
  Visto  il documento SANCO(1)/10796/2003-revisione 8.0 del settembre
2004,  che  definisce le linee guida per l'armonizzazione comunitaria
del  processo  di  ri-registrazione  a seguito dell'inclusione di una
sostanza attiva in allegato I della direttiva 91/414/CEE;
  Ritenuto  pertanto  di  dover  fissare  in  12  mesi il periodo per
l'utilizzazione  delle  scorte  presenti  in  commercio  dei prodotti
fitosanitari  non  rispondenti  ai  requisiti  del  presente decreto,
secondo le indicazioni del documento SANCO sopra citato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La sostanza attiva tribenuron, e' iscritta, fino al 28 febbraio
2016,  nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato
al presente decreto.