Art. 3.
  1.   Ogni   prodotto   fitosanitario   autorizzato   contenente  il
tribenuron,  come unica sostanza attiva o associata ad altre sostanze
attive  iscritte  entro  il  28 febbraio  2006  nell'allegato I della
direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi
uniformi  di  cui  all'allegato  VI  del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui
all'allegato III del suddetto decreto.
  2.   A   tal  fine,  i  titolari  di  autorizzazioni  dei  prodotti
fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute,
per  ogni  prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti
di  cui  all'allegato  III  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194,  entro il 28 febbraio 2008. Tali autorizzazioni saranno adeguate
o  revocate entro il 28 febbraio 2010 a conclusione della valutazione
effettuata  secondo  i  principi  uniformi  e dando applicazione alle
disposizioni  specifiche  della  parte  B  dell'allegato  al presente
decreto.
  3.   I   prodotti   fitosanitari   contenenti  la  sostanza  attiva
tribenuron,  in  associazione  con  altre sostanze attive che saranno
inserite   nell'allegato   I   della   direttiva  successivamente  al
28 febbraio  2006,  saranno  valutati  secondo  le modalita' indicate
nelle emanande direttive di inclusione.
  4.  Le  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  dei prodotti
fitosanitari   per   i  quali  le  imprese  interessate  non  avranno
presentato  il fascicolo di cui al comma 2 entro il 28 febbraio 2008,
si intendono revocate a decorrere dal 10 marzo 2008.