Art. 3. 1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente il tribenuron, come unica sostanza attiva o associata ad altre sostanze attive iscritte entro il 28 febbraio 2006 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto. 2. A tal fine, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 28 febbraio 2008. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 28 febbraio 2010 a conclusione della valutazione effettuata secondo i principi uniformi e dando applicazione alle disposizioni specifiche della parte B dell'allegato al presente decreto. 3. I prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tribenuron, in associazione con altre sostanze attive che saranno inserite nell'allegato I della direttiva successivamente al 28 febbraio 2006, saranno valutati secondo le modalita' indicate nelle emanande direttive di inclusione. 4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese interessate non avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2 entro il 28 febbraio 2008, si intendono revocate a decorrere dal 10 marzo 2008.