Art. 5.
  1.  La  commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti
in  commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva
tribenuron  revocati  in  seguito  alle  verifiche di cui all'art. 2,
comma 1, e' consentita fino al 31 agosto 2007.
  2.  La  commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti
in  commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva
tribenuron  revocati  ai  sensi  dell'art.  2,  comma 3, del presente
decreto e' consentita fino al 28 febbraio 2007.
  3.  La  commercializzazione  e  l'utilizzazione  delle  scorte  dei
prodotti  fitosanitari  revocati,  ai sensi dell'art. 3, comma 2, del
presente decreto, e' consentita fino al 28 febbraio 2011.
  4.  La  commercializzazione  e  l'utilizzazione  delle  scorte  dei
prodotti  fitosanitari  revocati,  ai sensi dell'art. 3, comma 4, del
presente decreto, e' consentita fino al 28 febbraio 2009.
  5.  I  titolari  delle  autorizzazioni  dei  prodotti  fitosanitari
contenenti la sostanza attiva tribenuron sono tenuti ad adottare ogni
iniziativa  volta  ad  informare i rivenditori e gli utilizzatori dei
prodotti  medesimi  dell'avvenuta  revoca  e  del  rispetto dei tempi
fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.
  Il  presente  decreto,  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana,  entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
    Roma, 7 marzo 2006
                                                 Il Ministro: Storace
Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2006
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 320