Art. 2.
Prestazioni
1. Quando sia accertato che dall'infortunio sia derivata la morte
dell'assicurato e' corrisposta una rendita ai superstiti ai sensi
dell'art. 85 del testo unico.
2. Per la liquidazione della rendita e' assunta quale retribuzione
convenzionale la retribuzione annua minima di cui all'art. 9,
comma 1, della legge 3 dicembre 1999, n. 493.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il
visto e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 31 gennaio 2006
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 252