Art. 2.
                             Prestazioni
  1.  Quando  sia accertato che dall'infortunio sia derivata la morte
dell'assicurato  e'  corrisposta  una  rendita ai superstiti ai sensi
dell'art. 85 del testo unico.
  2.  Per la liquidazione della rendita e' assunta quale retribuzione
convenzionale  la  retribuzione  annua  minima  di  cui  all'art.  9,
comma 1, della legge 3 dicembre 1999, n. 493.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il
visto  e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 31 gennaio 2006
       Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni
         Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2006
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 252