IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Vista  la  legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina
delle  locazioni  e  del  rilascio  degli  immobili  adibiti  ad  uso
abitativo;
  Visto  in particolare l'art. 4, comma 1, della citata legge 431/98,
cosi'  come  modificato dall'art. 2, comma 1, lettera c), della legge
8 gennaio   2002,   n.  2,  che  stabilisce  che  il  Ministro  delle
infrastrutture   e   dei   trasporti  convochi,  ogni  tre  anni,  le
organizzazioni   della   proprieta'   edilizia   e   dei   conduttori
maggiormente   rappresentative   a   livello  nazionale  al  fine  di
individuare  i  criteri  generali  da  assumere  a riferimento per la
realizzazione  degli accordi da definire in sede locale tra le stesse
associazioni  ai  fini  della  definizione  dei  canoni  di locazione
relativamente ai contratti di cui all'art. 2, comma 3, della medesima
legge;
  Vista   la   Convenzione   nazionale   in   data  8 febbraio  1999,
sottoscritta ai sensi dell'art. 4, comma 1, della richiamata legge;
  Visto  il  decreto  interministeriale  lavori  pubblici-finanze del
5 marzo  1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 1999,
serie  generale,  n. 67, con il quale sono stati definiti, sulla base
della   citata   Convenzione   nazionale,  criteri  generali  per  la
realizzazione degli Accordi da definire in sede locale per la stipula
dei contratti di locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge
9 dicembre 1998, n. 431;
  Visto     il    decreto    interministeriale    infrastrutture    e
trasporti-economia  e  finanze del 30 dicembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2003, serie generale, n. 85, con il
quale  sono  stati  definiti,  in mancanza di un unico accordo tra le
organizzazioni  sindacali della proprieta' edilizia e dei conduttori,
criteri  generali  per  la realizzazione degli Accordi da definire in
sede  locale  per  la  stipula  dei  contratti  di locazione ai sensi
dell'art.  2,  comma 3,  della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonche'
dei  contratti  di  locazione transitori e dei contratti di locazione
per  studenti universitari ai sensi dell'art. 5, commi 1, 2 e 3 della
stessa legge;
  Visto  l'art. 4, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come
modificato dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2004,
n.  240,  convertito  dalla  legge  12 novembre  2004,  n.  269,  che
stabilisce  che  il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze, fissi con
apposito  decreto le condizioni alle quali possono essere stipulati i
contratti  di  cui all'art. 5 della citata legge, nel caso in cui non
vengano  convocate  da  parte  dei  comuni  le  organizzazioni  della
proprieta'  edilizia e dei conduttori ovvero non siano stati definiti
gli appositi Accordi locali;
  Considerato  che  per  molti  comuni  non  risultano definiti detti
Accordi    sulla    base   del   citato   decreto   interministeriale
infrastrutture e trasporti-economia e finanze del 30 dicembre 2002;
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, comma 1, lettera c);
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 41, comma
3;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 2 luglio 2004,
n.   184,   concernente   la  riorganizzazione  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti;
  Visto  il  decreto in data 12 ottobre 2001 con il quale il Ministro
delle  infrastrutture  e dei trasporti ha delegato l'on. Ugo Giovanni
Martinat  all'esercizio  delle competenze nelle aree del Dipartimento
per le opere pubbliche e per l'edilizia;
  Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
come  modificato dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 13 settembre
2004, n. 240, convertito dalla legge 12 novembre 2004, n. 269;
                              Decreta:
                               Art. 1.
            Contratti di locazione di natura transitoria
  1.  Nei comuni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  col Ministro
dell'economia  e  delle finanze, del 30 dicembre 2002, pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.  59 alla Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile
2003,  serie  generale, n. 85, nei quali non siano state convocate le
organizzazioni  della proprieta' edilizia e dei conduttori ovvero non
siano  stati  definiti  gli Accordi locali in applicazione del citato
decreto,  le  fasce  di  oscillazione  dei  canoni per i contratti di
locazione  di  natura  transitoria  di cui all'art. 5, comma 1, della
predetta  legge  n. 431 del 1998 sono quelle risultanti dagli Accordi
previgenti  gia'  sottoscritti  ai  sensi dell'art. 2, comma 3, della
stessa  legge. In tal caso i limiti inferiori e superiori delle fasce
di oscillazione dei canoni sono incrementati applicando le variazioni
ISTAT  dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai  e  impiegati  intervenute  dal  mese  successivo alla data di
sottoscrizione   degli   Accordi,  al  mese  precedente  la  data  di
sottoscrizione del nuovo contratto di locazione da stipularsi.
  2.  Per  quei  comuni  di  cui al precedente comma, per i quali non
siano mai stati definiti Accordi ai sensi dell'art. 2, comma 3, della
legge   n.   431   del   1998,   ne'   in   attuazione   del  decreto
interministeriale   lavori   pubblici-finanze   del   5 marzo   1999,
pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  del  22 marzo  1999,  serie
generale,  n.  67,  ne'  in  attuazione del decreto interministeriale
infrastrutture  e trasporti-economia e finanze, del 30 dicembre 2002,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario n. 59 alla Gazzetta Ufficiale
dell'11 aprile  2003,  serie  generale, n. 85, si fa riferimento, per
quanto  attiene  alle  fasce di oscillazione dei canoni, all'Accordo,
stipulato ai sensi del citato art. 2, comma 3, della legge n. 431 del
1998   e   in   attuazione  del  predetto  decreto  interministeriale
infrastrutture  e trasporti-economia e finanze, del 30 dicembre 2002,
vigente  nel  comune  demograficamente  omogeneo  di  minore distanza
territoriale  anche  situato  in  altra  regione.  Qualora  l'Accordo
assunto  a  riferimento contempli fasce di oscillazione diversificate
per  aree  omogenee,  si  applica  un'unica  fascia  di  oscillazione
costituita  dal  valore minimo e dal valore massimo riscontrabili per
l'insieme delle aree omogenee del comune di riferimento.
  3.  Ai  sensi  del  comma 2, art. 2, del decreto del Ministro delle
infrastrutture   e   dei   trasporti,   di   concerto   col  Ministro
dell'economia  e  delle finanze, del 30 dicembre 2002, pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.  59 alla Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile
2003, serie generale, n. 85, le parti contrattuali possono concordare
una  variazione  del  canone  stabilito  all'interno  delle  fasce di
oscillazione, come individuate nei commi 1 e 2 del presente articolo,
fino  a  un  massimo  del  20  per cento, per tenere conto, anche per
specifiche  zone,  di  particolari  esigenze  locali  da indicarsi in
contratto.
  4.  Gli  Accordi  territoriali come individuati nei commi 1 e 2 del
presente  articoli  s'intendono  richiamati  anche  nelle  loro altre
previsioni  e  specificatamente  ai  fini  della determinazione delle
fattispecie  che  consentono  la  stipula  dei  contratti  di  natura
transitoria.  In  ogni  comune  le  parti possono comunque stipulare,
indipendentemente  dalle  esigenze  individuate negli Accordi locali,
contratti di locazione di natura transitoria per soddisfare qualsiasi
esigenza specifica, espressamente indicata in contratto, del locatore
o  di  un  suo familiare ovvero del conduttore o di un suo familiare,
collegata ad un evento certo a data prefissata.