Art. 2.
          Contratti di locazione per studenti universitari
  1.  Nei comuni di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  col Ministro
dell'economia  e  delle finanze, del 30 dicembre 2002, pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.  59 alla Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile
2003,  serie  generale, n. 85, nei quali non siano state convocate le
organizzazioni  della proprieta' edilizia e dei conduttori ovvero non
siano  stati  definiti  gli Accordi di cui all'art. 5, comma 3, della
legge 9 dicembre 1998, n. 431, in applicazione del citato decreto, le
fasce  di  oscillazione  dei  canoni per i contratti di locazione per
studenti universitari sono quelle risultanti dagli Accordi previgenti
gia'  sottoscritti ai sensi del suddetto art. 5, comma 3, della legge
n.  431  del  1998.  In tal caso i limiti inferiori e superiori delle
fasce  di  oscillazione  dei  canoni  sono incrementati applicando le
variazioni  ISTAT  dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le
famiglie  di  operai e impiegati intervenute dal mese successivo alla
data  di  sottoscrizione degli Accordi, al mese precedente la data di
sottoscrizione del nuovo contratto di locazione da stipularsi.
  2.  Per  quei  comuni  di  cui al precedente comma, per i quali non
siano mai stati definiti Accordi ai sensi dell'art. 5, comma 3, della
legge   n.   431   del   1998,   ne'   in   attuazione   del  decreto
interministeriale   lavori   pubblici-finanze   del   5 marzo   1999,
pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  del  22 marzo  1999,  serie
generale,  n.  67,  ne'  in  attuazione del decreto interministeriale
infrastrutture  e trasporti-economia e finanze, del 30 dicembre 2002,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario n. 59 alla Gazzetta Ufficiale
dell'11 aprile  2003,  serie  generale,  n.  85,  si  fa  riferimento
all'Accordo  vigente, stipulato in applicazione del decreto da ultimo
citato  ai sensi del predetto art. 5, comma 3, della legge n. 431 del
1998,   nel  comune  demograficamente  omogeneo  di  minore  distanza
territoriale  anche  situato  in  altra  regione.  Qualora  l'Accordo
assunto  a  riferimento contempli fasce di oscillazione diversificate
per  aree  omogenee,  si  applica  un'unica  fascia  di  oscillazione
costituita  dal  valore minimo e dal valore massimo riscontrabili per
l'insieme delle aree omogenee del comune di riferimento.