Art. 3.
                         Disposizioni comuni
  1.  Per  tutti  i  contratti stipulati in applicazione del presente
decreto  si adottano i tipi di contratto e la tabella oneri accessori
allegati    al    decreto    interministeriale    infrastrutture    e
trasporti-economia  e  finanze del 30 dicembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  dell'11 aprile  2003,  serie generale, n. 85, ed
eventuali   successivi   aggiornamenti.  Il  riferimento  all'Accordo
territoriale  s'intende  sostituito  con  il  riferimento al presente
decreto  negli  articoli 3  dei  tipi  di contratto allegati E e F al
precitato  decreto.  I  canoni  nel  corso  della  locazione verranno
aggiornati  nella  misura  contrattata  dalle  parti  e  comunque non
superiore  al  75%  della  variazione ISTAT dell'indice nazionale dei
prezzi  al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi
nell'anno precedente.
  2.  Gli  Accordi  integrativi relativi ai contratti di locazione di
natura  transitoria  e  per  studenti  universitari, per le compagnie
assicurative,  gli  enti  privatizzati, i soggetti giuridici o fisici
detentori  di  piu'  di  cento  unita'  immobiliari  destinate ad uso
abitativo   anche  se  ubicate  in  modo  diffuso  e  frazionato  sul
territorio   nazionale,  e  gli  enti  previdenziali  pubblici,  sono
definiti sulla base degli Accordi territoriali individuati secondo le
disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto.