Art. 2.
  Il  Ministro  per le politiche giovanili e le attivita' sportive e'
delegato  a  esercitare  le funzioni del Presidente del Consiglio dei
Ministri in materia di:
    a) proposta,   coordinamento   ed   attuazione  delle  iniziative
normative, amministrative e culturali relative allo sport;
    b) cura dei rapporti con enti ed istituzioni intergovernative che
hanno  competenza  in  materia  di sport, in particolare con l'Unione
europea,  il Consiglio d'Europa, l'UNESCO e la WADA (Agenzia mondiale
antidoping);
    c)  cura  dei rapporti con gli organismi sportivi e con gli altri
soggetti operanti nel settore dello sport;
    d) prevenzione del doping e della violenza nello sport per quanto
di competenza;
    e) esercizio  della  vigilanza  sul  Comitato  olimpico nazionale
italiano  (CONI)  e, unitamente al Ministro per i beni e le attivita'
culturali  in relazione alle rispettive competenze, della vigilanza e
dell'indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo.