Art. 2. Il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive e' delegato a esercitare le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di: a) proposta, coordinamento ed attuazione delle iniziative normative, amministrative e culturali relative allo sport; b) cura dei rapporti con enti ed istituzioni intergovernative che hanno competenza in materia di sport, in particolare con l'Unione europea, il Consiglio d'Europa, l'UNESCO e la WADA (Agenzia mondiale antidoping); c) cura dei rapporti con gli organismi sportivi e con gli altri soggetti operanti nel settore dello sport; d) prevenzione del doping e della violenza nello sport per quanto di competenza; e) esercizio della vigilanza sul Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e, unitamente al Ministro per i beni e le attivita' culturali in relazione alle rispettive competenze, della vigilanza e dell'indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo.