Art. 3.
  Il  Ministro  per  le  politiche  giovanili e le attivita' sportive
assiste   il   Presidente   del   Consiglio   dei  Ministri  ai  fini
dell'esercizio del potere di nomina alla presidenza di enti, istituti
o  aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione
statale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
  Il  Ministro  per  le  politiche  giovanili e le attivita' sportive
rappresenta il Governo italiano in tutti gli organismi internazionali
e comunitari aventi competenza in materia di politiche giovanili e di
attivita'  sportive, anche ai fini della formazione e dell'attuazione
della normativa comunitaria.