Art. 3. Il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive assiste il Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini dell'esercizio del potere di nomina alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive rappresenta il Governo italiano in tutti gli organismi internazionali e comunitari aventi competenza in materia di politiche giovanili e di attivita' sportive, anche ai fini della formazione e dell'attuazione della normativa comunitaria.