Art. 4. Il Ministro delle politiche per la famiglia assiste il Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini dell'esercizio del potere di nomina alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il Ministro delle politiche per la famiglia rappresenta il Governo italiano in tutti gli organismi internazionali e comunitari aventi competenza in materia di tutela della famiglia, anche ai fini della formazione e dell'attuazione della normativa comunitaria.