Art. 4.
  Il  Ministro  delle politiche per la famiglia assiste il Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  ai  fini  dell'esercizio del potere di
nomina  alla  presidenza  di  enti,  istituti  o aziende di carattere
nazionale,   di  competenza  dell'amministrazione  statale  ai  sensi
dell'art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  Il  Ministro delle politiche per la famiglia rappresenta il Governo
italiano  in  tutti  gli organismi internazionali e comunitari aventi
competenza  in  materia di tutela della famiglia, anche ai fini della
formazione e dell'attuazione della normativa comunitaria.