Art. 5.
  Nelle  materie  oggetto  del  presente  decreto,  il Ministro delle
politiche per la famiglia e' altresi' delegato:
    a) a nominare esperti, a costituire organi di studio, commissioni
e   gruppi  di  lavoro,  nonche'  a  designare  rappresentanti  della
Presidenza  del Consiglio dei Ministri in organismi analoghi operanti
presso altre amministrazioni o istituzioni;
    b) a   provvedere  ad  intese  e  concerti  di  competenza  della
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, necessari per le iniziative,
anche normative, di altre amministrazioni;
    c) a  curare  il  coordinamento tra le amministrazioni competenti
per  l'attuazione  dei  progetti  nazionali e locali, nonche' tra gli
organismi nazionali operanti nelle materie oggetto della delega.