Art. 2.
  1.  Ai  cittadini  non appartenenti all'Unione europea regolarmente
soggiornanti   in  Italia  si  applica,  integralmente  la  normativa
regionale  vigente in materia di tirocini formativi e di orientamento
o, in difetto, la regolamentazione contenuta nel decreto ministeriale
25 marzo  1998, n. 142. Il rispettivo progetto di tirocinio formativo
e  di  orientamento  deve  contenere  l'indicazione della carta o del
permesso  di soggiorno di cui e' munito il cittadino straniero con la
specificazione  del relativo numero, del motivo per il quale e' stato
concesso, della data di rilascio e di quella di scadenza.