Art. 2. 1. Ai cittadini non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia si applica, integralmente la normativa regionale vigente in materia di tirocini formativi e di orientamento o, in difetto, la regolamentazione contenuta nel decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142. Il rispettivo progetto di tirocinio formativo e di orientamento deve contenere l'indicazione della carta o del permesso di soggiorno di cui e' munito il cittadino straniero con la specificazione del relativo numero, del motivo per il quale e' stato concesso, della data di rilascio e di quella di scadenza.